Art. 423 c.p.c.
Ordinanze per il pagamento di somme
[1]Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.
[2]Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice puo', su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova.
[3]Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.
[4]L'ordinanza di cui al secondo comma e' revocabile con la sentenza che decide la causa.
Testo vigente dal 12 dicembre 1973, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva