Ordinanza n. 102/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 72r.d. 12/1941
- art. 22d.P.R. 449/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 178, lett.
b), 180 e 484, primo comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 13 gennaio 1993 dal Pretore di Torino -
Sezione distaccata di Moncalieri nel procedimento penale a carico di
Caramellino Emilio ed altro, iscritta al n. 158 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che, nel corso del dibattimento penale a carico di
Caramellini Emilio e Maggi Riccardo, il Pretore di Torino - Sezione
distaccata di Moncalieri, "nell'ambito e nell'esercizio dei poteri di
controllo sulla regolare costituzione delle parti", ai sensi
dell'art. 484, primo comma, del codice di procedura penale,
constatato che le funzioni di pubblico ministero erano state delegate
dal Procuratore Generale presso la Corte di appello - a séguito di
precedente avocazione del processo - ad un ufficiale di polizia
giudiziaria, dopo aver qualificato la detta delega, alla stregua
dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituito
dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, provvedimento
affidato alla esclusiva competenza del procuratore della Repubblica
presso l'ufficio giudicante (cioè, presso la pretura), ne aveva
dichiarato la nullità;
che tale statuizione, impugnata per cassazione dal Procuratore
Generale, veniva annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione
perché ritenuta provvedimento abnorme;
che, con ordinanza del 13 gennaio 1993, il medesimo Pretore - al
quale gli atti erano stati trasmessi dalla Corte di cassazione
successivamente all'annullamento - dopo aver contestato l'afferma ta
abnormità del suo precedente provvedimento - ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 76
della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 484, primo
comma, 178, lettera b, e 180 del codice di procedura penale, nella
parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione,
vincolante nel processo a quo, "non prevedono che il giudice possa
controllare la regolare costituzione della parte pubblica (p.m.) ed
emettere i conseguenti eventuali provvedimenti";
che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva che, essendo
il procedimento pervenuto nuovamente alla fase dell'accertamento
della regolare costituzione delle parti, gli resterebbe preclusa non
soltanto la pronuncia di un provvedimento identico a quello a suo
tempo adottato, ma la stessa verifica della regolare costituzione del
pubblico ministero, "magari sotto profili diversi da quello oggetto
del provvedimento adottato", peraltro non enunciati dall'ordinanza di
rimessione;
che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo
assume che la violazione da parte delle norme denunciate del
principio di eguaglianza deriverebbe dalla irragionevole disparità
di trattamento riservata alla parte pubblica rispetto alla parte
privata, solo nei confronti di quest'ultima potendo effettuarsi il
controllo sulla regolare costituzione, mentre, relativamente
all'inosservanza degli artt. 101, secondo comma, e 102, primo comma,
della Costituzione, addebita al combinato disposto così censurato,
da un lato, di sottrarre al giudice la specifica funzione
giurisdizionale quanto alla regolare costituzione del pubblico
ministero, dall'altro lato, di legittimare la partecipazione al
dibattimento pretorile di rappresentanti della accusa pubblica
sprovvisti delle qualità richieste dalla legge, ed infine, in ordine
alla compromissione dell'art. 76 della Costituzione per contrasto con
l'art. 2, n. 3, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, che la
parità delle parti, assicurata da tale precetto, sarebbe
assoggettata ad un regime di "ingiustificata alterazione", "a scapito
delle parti private e delle loro difese nonché del complessivo
equilibrio del dibattimento come sede in cui si esplica appieno la
dialettica processuale tra le parti";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata, col
contestare, anzi tutto, che il giudice a quo abbia introdotto un vero
e proprio incidente di legittimità costituzionale, addebitandogli di
non avere correttamente interpretato il decisum della Corte di
cassazione la quale si sarebbe limitata a statuire che, nel caso di
specie, il potere di controllo della regolare costituzione del
pubblico ministero è stato erroneamente esercitato;
Considerato che il rimettente ha interpretato la pronuncia della
Corte di cassazione non già nel senso - reso palese dai limiti della
cognitio conseguente all'impugnazione del Procuratore Generale -
della illegittimità dell'ordinanza con la quale era stato disposto
l'annullamento della delega, ma nel senso che la detta pronuncia
precluderebbe la verificabilità, da parte del giudice del
dibattimento, della regolare costituzione del pubblico ministero di
udienza;
e che appare significativo come tale interpretazione lo abbia
determinato a censurare non l'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario
(come, a sua volta, interpretato dalla Corte di cassazione), ma le
disposizioni del codice di procedura penale concernenti, per un
verso, la disciplina del controllo sulla costituzione delle parti e,
per un altro verso, il regime di invalidità derivante dalla
violazione delle norme regolanti la detta costituzione, così
deviando rispetto alla effettiva questione da introdurre nel processo
a quo;
e che tutto ciò si è verificato, oltre che per l'errata
interpretazione della misura dell'effetto demolitorio della pronuncia
della Corte di cassazione, anche per il fatto che una questione
incentrata sull'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario avrebbe potuto
condurre non a sollevare un incidente di costituzionalità ma
soltanto a proporre un problema di ordine interpretativo, peraltro
già definito con efficacia di giudicato dalla sentenza della Corte
di cassazione;
che, di conseguenza, risultando le norme denunciate coinvolte
del tutto impropriamente nel giudizio di legittimità, la questione
ora sollevata deve essere dichiarata inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 484, primo comma, 178,
lettera b, e 180 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 76, 101, secondo comma, 102, primo comma,
della Costituzione, dal Pretore di Torino - Sezione distaccata di
Moncalieri, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte