Art. 178 c.p.p.
Nullita' di ordine generale
E' sempre prescritta a pena di nullita' l'osservanza delle disposizioni concernenti:
- a)le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;
- b)l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;
- c)l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonche' la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva