Ordinanza n. 102/2000
Altra decisione · depositata il 14/04/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito delle ordinanze emesse dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Milano il 17 e 20 settembre 1999,
in due procedimenti penali a carico dell'on. Cesare Previti, e delle
successive decisioni, in quanto non considerano assoluto impedimento
il diritto-dovere del deputato di assolvere il mandato parlamentare
attraverso la partecipazione a votazioni in Assemblea, promosso dalla
Camera dei deputati, con ricorso depositato il 19 novembre 1999 ed
iscritto al n. 133 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 19 novembre 1999, la
Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti del giudice per le indagini preliminari,
con funzione di giudice dell'udienza preliminare, presso il Tribunale
di Milano, chiedendo alla Corte:
a) di dichiarare che non spetta a quel giudice stabilire che
non costituisce impedimento assoluto alla comparizione del deputato
alle udienze penali il diritto-dovere di assolvere il mandato
parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in assemblea;
b) di annullare, per l'effetto, con tutti gli atti
consequenziali (impugnati "anche in quanto autonomamente viziati"),
le ordinanze in data 17 settembre 1999 (nel procedimento n. 3384/1998
R.G. GIP), 20 settembre 1999 (nel procedimento n. 5634/1997 R.G.
GIP), 22 settembre 1999, 5 ottobre 1999, 6 ottobre 1999, nonché le
eventuali altre decisioni in data successiva, di identico contenuto,
con cui lo stesso giudice aveva rigettato le istanze avanzate dalla
difesa del deputato Previti di rinvio dell'udienza per impedimento
parlamentare;
che, secondo la ricorrente, nelle menzionate ordinanze il
giudice, dopo aver preso atto dei numerosi rinvii dell'udienza
preliminare dovuti (anche) all'impedimento a comparire del deputato
Previti per impegni parlamentari, e dopo aver osservato che la
quotidianità dei lavori parlamentari impediva il sollecito
svolgimento dell'udienza, ha affermato, pur sulla premessa del pari
valore costituzionale dell'attività parlamentare e di quella
giurisdizionale, che gli impegni parlamentari non costituiscono un
impedimento assoluto a comparire in udienza, ai sensi degli artt.
420, 485 e 486 cod. proc. pen., non integrando una priorità tale da
rendere soccombente il principio dell'indefettibilità e
dell'effettività della giurisdizione;
che la stessa Camera dei deputati, nel denunciare così la
lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite,
preliminarmente sottolinea l'ammissibilità del sollevato conflitto,
sia sotto l'aspetto soggettivo della legittimazione propria e del
giudice per le indagini preliminari (quali organi competenti,
ciascuno, a dichiarare definitivamente la volontà del potere di cui
sono espressione), sia sotto l'aspetto oggettivo della sussistenza di
una controversia sulla delimitazione dei confini tra le attribuzioni
costituzionali del potere legislativo e del potere giudiziario, sia
infine sotto l'aspetto dell'interesse a ricorrere (in considerazione
della lesione arrecata alle attribuzioni della Camera, nonostante
l'estrinseca circostanza che il deputato Previti abbia effettivamente
preso parte alle votazioni assembleari del 22 settembre, 5 ottobre e
6 ottobre del 1999);
che, nel merito, la ricorrente rileva come il mancato
riconoscimento giudiziale dell'assoluto impedimento a comparire
all'udienza penale del deputato impegnato in una votazione
assembleare - costringendo quest'ultimo all'alternativa tra esercizio
del "diritto fondamentalissimo" alla difesa ed esercizio del diritto
dovere del voto, non delegabile e da esercitarsi personalmente - ne
ostacola la partecipazione alla votazione e quindi: a) comprime
l'indipendenza e l'autonomia della Camera (in violazione degli
artt. 64, 68 e 72 della Costituzione); b) pone a rischio la
funzionalità dell'assemblea, compromettendo la formazione dei quorum
strutturali e funzionali richiesti per la validità delle
deliberazioni (con violazione dell'art. 64, terzo comma, Cost., in
riferimento agli artt. 64, primo comma, 73, secondo comma, 79, primo
comma, 83, terzo comma, 90, secondo comma, 138, primo e terzo comma,
Cost., 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, 3 della
legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, 9, terzo comma, e 10,
terzo comma, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1); c)
coarta (ab extrinseco) la libertà dell'espletamento del mandato
parlamentare (in violazione degli artt. 67 e 68 Cost.); d) sacrifica
integralmente, nel conflitto tra valori di pari rango costituzionale
- così violando l'art. 3 della Costituzione -, quelli
dell'autonomia, indipendenza e funzionalità delle istituzioni
parlamentari, rispetto a quello dell'efficienza del processo, senza
consentire di raggiungere, attraverso il bilanciamento delle
contrapposte esigenze ed il rispetto del principio di leale
collaborazione tra i poteri dello Stato, un punto di equilibrio (reso
possibile dal non quotidiano espletamento delle votazioni) idoneo a
garantire la certezza del diritto, escludendo la mera
discrezionalità del giudice nella valutazione dell'impedimento del
deputato per impegni parlamentari a comparire.
Considerato che la Corte è chiamata a decidere in camera di
consiglio e senza contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, commi terzo
e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia
ammissibile, sotto il profilo dell'esistenza della materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;
che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti
dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di
un conflitto tra poteri dello Stato, restando impregiudicata - atteso
il carattere meramente delibatorio della presente pronuncia - ogni
ulteriore decisione anche in punto d'ammissibilità;
che, infatti, sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei
deputati è legittimata a sollevare conflitti di attribuzione tra
poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene;
che, del pari, il giudice per le indagini preliminari, con
funzioni di giudice dell'udienza preliminare, è legittimato ad
essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'àmbito
delle funzioni giurisdizionali da lui esercitate, in conformità al
principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale i
singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in
posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono
legittimati ad essere parti in conflitti costituzionali di
attribuzione;
che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente
prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente
garantite alla Camera dei deputati, per via del mancato
riconoscimento giudiziale del "legittimo impedimento" a comparire
all'udienza penale (ex art. 486, comma 1, cod. proc. pen.) di un
parlamentare impegnato in votazioni assembleari;
che dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del conflitto
e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
che, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della citata legge
n. 87 del 1953, va disposta la notificazione anche al Senato della
Repubblica, stante l'identità della posizione costituzionale dei due
rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da
trattare (v. ordinanze n. 269 del 1996 e n. 470 del 1995).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei
deputati nei confronti del giudice per le indagini preliminari, con
funzione di giudice dell'udienza preliminare, presso il Tribunale di
Milano, con il ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente;
b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al giudice per le indagini preliminari,
con funzione di giudice dell'udienza preliminare, nonché al Senato
della Repubblica, entro il termine di trenta giorni dalla
comunicazione di cui al punto a) per essere successivamente
depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di
venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte