Art. 83 cost.
[1]Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
[2]All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
[3]L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti