Ordinanza n. 1025/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/11/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 183Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 45legge 103/1975
- art. 195Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 334Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 183, comma
primo, 195, comma primo e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) e successive
modificazioni, promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 luglio 1986 dal Pretore di Tirano nel
procedimento penale a carico di Spaletta Fernando Attilio, iscritta
al n. 763 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno
1987;
2) ordinanza emessa il 22 settembre 1986 dal Pretore di Tirano nel
procedimento penale a carico di Besseghini Pietro Martino, iscritta
al n. 764 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno
1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con le ordinanze di identico tenore, indicate in
epigrafe, il Pretore di Tirano dubita, in riferimento all'art. 3
Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 183, primo
comma, 195, primo comma e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U.
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45
della legge 14 aprile 1975, n. 103 - in quanto assoggettano a
sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di
impianti radioelettrici di debole potenza, laddove (a seguito della
sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte) nessuna pena è prevista
per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per
trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata non
fondata con la sentenza n. 237/84 - e poi manifestamente infondata
con le ordd. nn. 23, 77, 294/85, 91/86, 35, 166/87 e 282/88 - in base
all'assorbente rilievo che il principio di eguaglianza "viene
invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale,
assumendo la situazione anomala, e, ci si augura, temporanea,
determinata dalla inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del
1976 di questa Corte, come metro di legittimità della regola
generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione
e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla
concessione o all'autorizzazione governativa" e che non è stato
addotto alcun nuovo argomento atto ad indurre la Corte a modificare
la propria decisione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 183, comma 1°, 195, comma 1°, e 334 del
d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45
della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dal Pretore di Tirano con le ordinanze indicate in
epigrafe (r.o. nn. 763 e 764/1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 26 ottobre 1988.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1025 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte