Art. 334
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
Testo vigente dal 16 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
Testo vigente dal 16 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1973
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONE PENALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI PER TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE VIA ETERE IN AMBITO LOCALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 183, 195 (SOSTITUITI CON L'ART. 45 LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103), 334. - COST., ART. 3.
E' manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata (con sentenza) e manifestamente infondata (con successive ordinanze) sul rilievo di un uso inverso a quello naturale del principio di eguaglianza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (i primi due sostituiti con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103), denunciati in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, mentre nessuna pena e` prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. nn. 237/1984 e 202/1976; O. nn. 23, 77, 294/1985, 91/1986, 35 e 166/1987.
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONE PENALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI PER TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE VIA ETERE IN AMBITO LOCALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata (con sentenza) e manifestamente infondata (con successive ordinanze) sul rilievo di un uso inverso a quello naturale del principio di eguaglianza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 183, comma primo, 195, comma primo, e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (i primi due sostituiti con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103), denunciati in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza, mentre nessuna pena e` prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. nn. 237/1984 e 202/1976; O. nn. 23, 77, 294/1985, 91/1986, 35 e 166/1987, 282/1988.
Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - STAZIONI RADIOELETTRICHE - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA DI TIPO PORTATILE - FUNZIONAMENTO VIA CAVO E NON SOLO VIA ETERE - ECCEZIONE DI IRRILEVANZA - INFONDATEZZA. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 314, 315, 334
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - STAZIONI RADIOLETTRICHE - APPARECCHI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA. Sono apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, in quanto rientrano nel genus "stazioni radioelettriche", anche quelli in cui il segnale e' trasmesso via cavo. E' percio' infondata l'eccezione di irrilevanza basata sull'assunto che rientrino in tale nozione solo gli impianti funzionanti via etere.
Riguarda ancheart. 314 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 315 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
CAUSA DI NON PUNIBILITA' DELL'IMPIANTO ED ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE DI APPARECCHI RADIOTELEVISIVI - ESTENSIONE AGLI APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - NON OMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - INFONDATEZZA. - D.L. 6 DICEMBRE 1984, N.807, CONV., CON MODIF., IN LEGGE 4 FEBBRAIO 1985, N. 10, ART. 4, COMMA TERZO BIS - D.P.R. 29 MARZO 1973, N. 156, ARTT. 195, 334 - COST., ART. 3
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - IMPIANTI RADIOTELEVISIVI VIA ETERE. La causa di non punibilita' di cui all'art. 4, comma terzo bis, del d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10 essendo inscindibilmente collegata all'anomala e necessariamente contingente situazione giuridica dell'emittenza radiotelevisiva privata, non puo' essere estesa - stante la disomogeneita' delle situazioni poste a raffronto - all'impianto ed esercizio senza concessione degli impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza.
Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 4 legge 10/1985
APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - PONTI RADIO - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE TRA DESTINATARI DETERMINATI, E NON DI DIFFUSIONE DI MESSAGGI ALLA GENERALITA' - APPLICABILITA' DELL'ART. 15 E NON DELL'ART. 21 COST.. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N.156, ARTT. 195, 322, 334 - COST., ARTT. 15 E 21
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - PONTI RADIO. Gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di ponti radio, in quanto strumenti preordinati a realizzare comunicazioni tra destinatari determinati e non a diffondere messaggi alla generalita', rientrano nella disciplina di cui all'art. 15, e non in quella di cui all'art. 21 Cost..
Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 322 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
APPARECCHI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ASSOGGETTAMENTO A CONCESSIONE ANZICHE' AD AUTORIZZAZIONE - CONTRASTO CON L'ART. 15 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - D.P.R. 29 MARZO 1973, N.156, ARTT. 1, 183, 195, 334, I PRIMI TRE NEL TESTO SOSTITUITO CON L'ART. 45 LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103 - COST., ARTT. 15, 35, 41
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - APPARECCHI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA. L'uso degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, assoggettati ad una disciplina differenziata rispetto a quella di altri strumenti di comunicazione a mezzo di onde radioelettriche, data la loro limitata portata e potenza e la destinazione a scopi socialmente utili, puo' essere legittimamente limitato solo al fine di assicurare un razionale ed ordinato governo dell'etere, e cioe' il coordinamento e la compatibilita' reciproca tra detti strumenti e tra essi e gli altri mezzi di telecomunicazione. Pertanto, pur restando ferma la prevista sanzione penale, sono costituzionalmente illegittime - per contrasto con l'art. 15 Cost. - le disposizioni (artt. 1, 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi tre nel testo sostituito con l'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) che assoggettano detti apparecchi a concessione, anziche' ad autorizzazione.
Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - ASSOGGETTAMENTO A SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili - in quanto prive di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - le questioni relative agli artt. 1, 183, 195 (sostituiti dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) , 334, 403, comma primo, 409, comma primo, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975art. 409 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 403 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - ASSOGGETTAMENTO A SANZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
La disciplina dell'uso di impianti radioelettrici di debole potenza, non reca lesione ai principi costituzionali che si assumono violati: in particolare non all'art. 41 Cost., stante la gia` affermata liceita`, anzi doverosita`, dell'assoggettamento ad autorizzazione dell'esercizio di impianti di telecomunicazione; non all'art. 76 Cost., in quanto non e` configurabile eccesso di delega relativamente a una norma (qual e` l'impugnato art. 195 del d.P.R. n. 156/1973), che sia stata successivamente sostituita da una disposizione di legge (n. 103/1975); non all'art. 25 Cost., in quanto l'ambito di applicabilita` della disposizione penale ben puo` essere delimitato da fonti dotate di forza cogente idonea a cio` (quale, nella specie, la sentenza costituzionale n. 202/1976); ne`, infine, all'art. 3 Cost. in quanto la situazione anomala, determinata dalla inerzia del legislatore dopo la citata sentenza della Corte, relativamente agli impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, non puo` essere assunta come metro di legittimita` della regola generale che richiede la concessione o autorizzazione governativa per l'esercizio di impianti di telecomunicazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi tre nel testo sostituito dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 -, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 41 e 76 Cost.). - S. nn. 237/1984; 202/1976; O. nn. 23/1986, 77/1986, 294/1985; 91/1986.
Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975art. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO - SUBORDINAZIONE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - INOSSERVANZA - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita` costituzionale che siano motivate per 'relationem' o siano carenti di motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto poste a base del denunciato contrasto con il dettato costituzionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost.).
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO - CONDIZIONI: SUBORDINAZIONE A CONCESSIONE - INOSSERVANZA - SANZIONE PENALE (ARRESTO E AMMENDA) - MANCATA ESTENSIONE A CASI PIU' GRAVI - CONSEGUENTE INCIDENZA SUGLI EFFETTI RIEDUCATIVI DELLA PENA - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., sotto il profilo della inefficacia rieducativa della pena, comminata da dette norme, a carico di colui che installa od esercita un impianto radioelettrico ricetrasmittente di debole potenza e non invece a carico di colui che abbia posto in essere comportamenti analoghi piu' gravi. Infatti, la questione e' stata gia' dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile, in quanto l'invocato parametro "si riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto, mentre sfugge al controllo di legittimita' l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione e' rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore". - S. n. 237/1984; O. n. 23/1985.
Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RADIOELETTRICI RICETRASMITTENTI DI DEBOLE POTENZA - INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO - CONDIZIONI: SUBORDINAZIONE A CONCESSIONE - INOSSERVANZA - SANZIONE PENALE (ARRESTO E AMMENDA) - TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RISPETTO AL REGIME DEGLI IMPIANTI PER TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE VIA ETERE IN AMBITO LOCALE E DEGLI IMPIANTI DI MAGGIORE POTENZA E DIFFUSIVITA' (RADIOELETTRICI E TELEVISIVI) - PROSPETTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E LIBERTA' DI ESPRESSIONE. QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, denunciati - in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza (laddove, a seguito della sent. n. 202/1976, nessuna pena e' prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, e cio' nonostante quest'ultima sia attivita' di gran lunga piu' rilevante), sanciscono per gli impianti predetti un obbligo di concessione pur in presenza di una dichiarata liberalizzazione dell'esercizio di impianti di ben maggiore potenza e diffusivita', quali sono quelli radioelettrici e televisivi nonche', in relazione all'art. 10 della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848), in quanto non garantirebbero la liberta' di espressione e di comunicazione del pensiero. Questioni sostanzialmente identiche sono gia' state infatti dichiarate infondate, in relazione all'art. 3 ed all'art. 21 Cost.; manifestamente infondate, in relazione all'art. 3 Cost., e ancora manifestamente infondate, in relazione all'art. 21 Cost.. Mentre, in relazione al parametro dell'art. 10 Cost., l'impugnativa e' destituita di qualsiasi fondamento perche' - pur prescindendo dalla considerazione che il supposto contrasto con la l. 4 agosto 1955, n. 848, di esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, darebbe pur sempre luogo alla violazione di una legge nazionale e non di una norma internazionale, quale necessaria per ritenere vulnerato l'art. 10 Cost. - sta di fatto che la garanzia della liberta' di espressione e di comunicazione del pensiero, come enunciata nella predetta Convenzione, e' meramente riaffermativa (e in termini anzi piu' riduttivi) della analoga tutela sancita dall'art. 21 Cost., che non risulta nella specie pregiudicata. - S. nn. 202/1976 e 237/1984; O. nn. 23, 77 e 294/1985.
Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTO RADIOELETTRICO RICETRASMITTENTE DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
In mancanza di ogni motivazione in punto di rilevanza e di qualsiasi sia pur minimo riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, va dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza della Corte n. 202 del 1976 - nessuna pena e' prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. - S. n. 202/1976.
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOLELETTRICI - IMPIANTO RADIOELETTRICO RICETRASMITTENTE DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' legittimo l'assoggettamento a sanzione penale dell'esercizio senza autorizzazione o concessione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza. Ne' rileva, sotto i profili della disparita' di trattamento e della limitazione alla liberta' di manifestazione del pensiero, la circostanza che, dopo la sentenza della Corte n. 202 del 1976, nessuna pena sia, invece, prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, in quanto il principio di uguaglianza viene invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale, assumendo la situazione anomala (e, si auspica, temporanea) determinata dall'inerzia del legislatore dopo la predetta sentenza, come metro di legittimita' della regola generale, secondo cui l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione sono subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost. - degli artt. 183, 195, 213, 334, 335 e 336 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza). - SS. nn. 202/1976; 237/1984.
Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 335 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975art. 213 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 336 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOLELETTRICI - IMPIANTO RADIOELETTRICO RICETRASMITTENTE DI DEBOLE POTENZA - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
L'art. 27, terzo comma, della Costituzione si riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto, mentre sfugge al controllo di legittimita' l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione e' rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. - degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza della Corte n. 202 del 1976 - nessuna pena e' prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, sotto il profilo che la percezione di tale disparita' di trattamento toglierebbe all'esecuzione della pena, per chi sia condannato per la fattispecie meno grave, ogni possibilita' di emenda). - SS. nn. 202/1976; 237/1984; 167/1973; 104/1982; 22/1971; 107/1980.
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - ESERCIZIO SENZA AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI RADIOELETTRICI - SANZIONI - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. assumendosi che le predette disposizioni contrastino col principio di uguaglianza in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, laddove - a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte - nessuna pena e' prevista per l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale. Tale questione, infatti, e' stata gia' decisa, nel senso della non fondatezza. - S. n. 237/1984 e O. n. 23/1985.
Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPIANTI DI RICETRASMISSIONI SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONI PENALI - MANCANZA DI RIFERIMENTI ALLA FATTISPECIE DEDOTTA IN GIUDIZIO E OMESSA MOTIVAZIONE (O SOLO PER RELATIONEM) SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - dpr 29 marzo 1973, n. 156, artt. 1, 183, 195 e 334, modificati dalla l 14 aprile 1975, n. 103, art. 45. - cst artt. 3, 21 e 27.
Sono manifestamente inammissibili, per mancanza di motivazione sulla rilevanza ovvero per insufficiente motivazione sulla rilevanza, tale dovendo ritenersi la motivazione per relationem contenuta in alcune ordinanze, le questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 21, e 27 della Costituzione, degli artt. 183, 195 e 334 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza concessione o autorizzazione di impianti di ricetrasmissioni di debole potenza.
Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 1 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - MANCANZA DELLA PRESCRITTA CONCESSIONE ALL'USO DI IMPIANTO RICETRASMITTENTE DI DEBOLE POTENZA - SANZIONI PENALI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LE TRASMISSIONI TELEVISIVE VIA ETERE IN AMBITO LOCALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA. - dpr 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334. - cst art. 3.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 183 e 195 del medesimo d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, modificato con legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevate - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - sotto il profilo che dette norme, assoggettando l'esercizio, senza concessione e/o autorizzazione, di impianti radioelettrici di debole potenza, a sanzioni penali, discriminirebbero tale fattispecie rispetto all'altra, rappresentata dall'installazione e dall'esercizio di impianti per trasmissioni televisive via etere in ambito locale, in quanto le questioni, prospettate nei medesimi termini, sono state gia' dichiarate non fondate. - S. nn. 237/1984 e 202/1976.
Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI RICETRASMITTENTI - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE - SANZIONI PENALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Sono manifestamente inammissibili - per difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 183, 195, 334, comma primo, n. 2 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sotitutito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui prevedono la pena dell'ammenda e dell'arresto per chi esercita senza concessione un impianto radio-elettrico ricetrasmittente di debole potenza.
Riguarda ancheart. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI - ESERCIZIO SENZA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE - SANZIONI - ASSERITA DISPARITA' RISPETTO ALLA LIBERTA' DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE IN AMBITO LOCALE - INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Posto che la sentenza della Corte dichiarativa dell'illegittimita' delle norme che non consentivano previa autorizzazione statale le attivita' di diffusione radiotelevisiva via etere in ambito locale, e' mancato l'intervento autorizzativo del legislatore nella materia 'de qua', il principio di eguaglianza non puo' essere invocato in senso inverso a quello naturale assumendo la situazione anomala di assoluta liberta' in cui si svolgono attualmente le trasmissioni via etere su scala locale esercitata dai privati come metro di legittimita' della regola generale (di cui alla normativa impugnata) che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione governativa. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3, comma primo., Cost. degli artt. 183, 195 e 334, comma primo, n. 2, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103, dei medesimi artt. 183 e 195 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 nel testo sostituito con il citato art. 45 legge 103 del 1975, del medesimo art. 195 nel testo come sopra sostituito, nonche' dell'art. 184 del citato d.P.R. 156 del 1973 e dell'art. 195 del medesimo d.P.R. nel testo sostituito). - S. nn. 225/1974, 226/1974, 202/1976; 42/1977; 71/1979; 162/1981; 168/1982; 71/1983.
Riguarda ancheart. 45 legge 103/1975art. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 184 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - PENA - FUNZIONE RIEDUCATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento all'art. 27, comma terzo, Cost., degli artt. 183, 195 e 334, comma primo n. 2 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, i primi due nel testo sotituito con l'art. 45 legge n. 103 del 1975 e del medesimo art. 195 nel testo sostituito, nonche' dell'art. 184 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, in quanto sfugge al controllo di legittimita' l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione e' rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore. - S. nn. 22/1971 e 107/1980.
Riguarda ancheart. 183 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.art. 45 legge 103/1975art. 195 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radi…
ECLI:IT:COST:1989:394 · leggi il testo integrale
1. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), quale sostituito ad opera dell'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui ricomprende nella previsione del suo primo comma gli apparecchi radioelettrici…
ECLI:IT:COST:1988:1030 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, comma 1°, 195, comma 1°, e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata, in rife…
ECLI:IT:COST:1988:1025 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché del solo art. 195 dello stesso d.P.R., sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente, dai Pretori di Tirano e Pistoia con le ordinanze ind…
ECLI:IT:COST:1988:282 · leggi il testo integrale
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Udine con l'ordinanza n. 1001 del Reg. Ord. 1984 di cui in epigrafe; Ordina la restituzione degli atti relativi alle ordinanze nn. 526 del Reg. Ord. 1981 e 869 del Reg. Ord. 1983 ai Pretori di S. Margherita di Belice e Roma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu…
ECLI:IT:COST:1987:250 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Mezzolombardo e Torino con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o. 532, 533, 537/1986); dichiar…
ECLI:IT:COST:1987:166 · leggi il testo integrale
riuniti i giudizi: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi tre nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate dal Tribunale di Torino e dai Pretori di Pistoia e Bari con le ordinanze indicate in epigrafe (r.o 27/86, 837/85, 253/86…
ECLI:IT:COST:1987:35 · leggi il testo integrale
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., dai Pretori di Ficarolo, Taggia e Parma con le ordinanze in epigrafe; dichiara la man…
ECLI:IT:COST:1986:91 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, modificato con l. 14 aprile 1975 n. 103, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Mantova, dal Pretore di Rimini e dal Pretore di Chioggia; dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituz…
ECLI:IT:COST:1985:294 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 403 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Rovereto (ord. 149/1984); dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità…
ECLI:IT:COST:1985:77 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevate in riferimento: a) all'art. 3 Cost. dai Pretori di Prato (ord. 12/84) e Guastalla (ord. 212/84); b) agli artt. 3 e 21 Cost. dal Tribunale di Varese…
ECLI:IT:COST:1985:23 · leggi il testo integrale
- dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 183, 195 e 334, primo comma, n. 2 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. dal tribunale di Livorno (ord. n. 358 del 1981) e dal pretore di Reggio Em…
ECLI:IT:COST:1984:237 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 9-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 28 --------------- AGGIORNAMENTO (28) Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera e l'abrogazione dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio…
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 326…
Art. 160
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126…
Art. 171
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 GIUGNO 2011, N. 118 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126…
Art. 50
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147…
Art. 51
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art334 · fonte su Normattiva