Ordinanza n. 103/1986
Altra decisione · depositata il 22/04/1986 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195 primo
comma, c.p.m.p., promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1984 dalla
Corte di Cassazione nel procedimento penale a carico di Francese
Alberto iscritta al n. 1054 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 bis dell'anno 1985;
visti gli atti di costituzione di Francese Alberto;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
ritenuto che, con ord. 10 gennaio 1984 la Corte di Cassazione, nel
processo penale contro il maresciallo dell'aeronautica militare
Francese Alberto, imputato di violenza contro inferiore (art. 195,
primo comma, c.p.m.p.), sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 195, primo comma citato, con riferimento
all'art. 3 Cost.,
che, nell'ordinanza, il Supremo consesso della magistratura
rilevava come, dopo la sent. n. 103/1982 di questa Corte, la
fattispecie in esame veniva a risultare sanzionata in modo più grave
(reclusione militare da 6 mesi a 5 anni) di quanto non sia attualmente
il delitto di insubordinazione con violenza (art. 186 ultimo comma,
c.p.m.p.): e ciò in quanto la predetta sentenza ha fissato, quale
criterio informatore, che per tutte le specie di insubordinazione si
debbano applicare le sanzioni previste dalla legge penale comune,
che, una siffatta situazione, però, ha concretato un assetto
sanzionatorio che viene a risultare irrazionale e discriminatorio ai
danni del superiore, che riceve Così un trattamento
ingiustificatamente più grave,
che, nel giudizio si costituiva la parte privata, assistita
dall'Avv. Mauro Mellini, che, aderendo alla sollevata questione ne
chiedeva l'accoglimento,
considerato, però, che è sopravvenuta nelle more la l. 26
novembre 1985, n. 689 che all'art. 5 ha completamente sostituito la
norma impugnata, per cui s'impone che il giudice a quo riesamini la
rilevanza della sollevata questione alla luce della nuova normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte