Art. 186 c.p.Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

Oltre quanto e' prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art186 · fonte su Normattiva