Ordinanza n. 103/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1992 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 4legge 401/1989
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 719 del
codice penale, in relazione all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di
competizioni agonistiche), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio
1991 dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Casoria nel
procedimento penale a carico di Coccimiglio Eugenio, iscritta al n.
681 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Napoli (Casoria) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.
718 e 719 del codice penale, nella parte in cui questi prevedono una
pena più grave per chi tiene o agevola il giuoco d'azzardo, nelle
circostanze di cui all'art. 719 del codice penale, rispetto alla
pena, disposta dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per
chi organizza o dà pubblicità a pubbliche scommesse;
Considerato che questione identica a quella oggetto del presente
giudizio è stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte
con l'ordinanza n. 520 del 1991, nella considerazione che "il
trattamento sanzionatorio relativo a condotte criminose anche
lontanamente comparabili, quali il giuoco d'azzardo e le pubbliche
scommesse, non si rivela palesemente irragionevole", nell'ambito dei
limiti di censurabilità delle scelte discrezionalmente compiute dal
legislatore nella determinazione della quantità e della qualità
delle sanzioni penali, per "la valutazione diversificata in relazione
a fatti di differente offensività sociale" che si desume dal sistema
delle norme offerte in comparazione;
che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili
diversi da quelli esaminati da questa Corte nell'ordinanza citata e
che, pertanto, va confermato il giudizio secondo cui l'art. 4 della
legge n. 401 del 1989, richiamato dal giudice rimettente soltanto per
le ipotesi di minore gravità ivi contemplate, contiene, in realtà,
una disciplina non irragionevolmente proporzionata alla elevata
offensività sociale delle diverse condotte illecite connesse
all'esercizio abusivo di scommesse o di concorsi pronostici, le
quali, complessivamente, sono punite con maggiore severità di quanto
non sia punito il giuoco d'azzardo, anche nelle fattispecie regolate
dal combinato disposto formato dagli artt. 718 e 719 del codice
penale, impugnati nel presente giudizio, i quali prevedono,
oltretutto, una sanzione racchiusa tra limiti edittali tali da
consentire al giudice un'ampia possibilità di graduazione della pena
in rapporto alla gravità del fatto accertato;
che, pertanto, la dedotta questione di costituzionalità appare
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 718 e 719 del codice penale, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli
(Casoria), con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte