Ordinanza n. 103/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con
ordinanza emessa il 16 marzo 1996 dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale per i minorenni di L'Aquila, nel
procedimento penale a carico di S.L. ed altri, iscritta al n. 565 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale per i minorenni di L'Aquila ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 27, secondo comma, del d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448, modificato dalla legge 5 febbraio 1992, n.
123, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione;
che la norma è censurata nella parte in cui non prevede che il
giudice per le indagini preliminari, quando non accoglie la richiesta
di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, possa
pronunciare sentenza con altra formula più favorevole all'imputato a
norma degli artt. 424 e 425 del codice di procedura penale, ovvero
fissare direttamente l'udienza preliminare;
che nel caso di specie il pubblico ministero, nel corso delle
indagini preliminari nei confronti di alcuni giovani per la
contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle
persone (art. 659 del codice penale), commessa al termine della festa
del paese, aveva appunto presentato richiesta di sentenza di non
luogo a procedere per irrilevanza del fatto;
che il giudice per le indagini preliminari aveva ordinato la
restituzione degli atti al pubblico ministero perché "valutasse la
ricorrenza della scriminante prevista dall'art. 51 c.p., quantomeno
sotto il profilo putativo, ovvero l'esercizio di un diritto, sub
specie della consuetudine", ma il pubblico ministero a sua volta
aveva reiterato la richiesta di sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto;
che l'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, secondo il
giudice rimettente, non fornisce "alcuno strumento per uscire dalla
situazione di stallo", e si porrebbe pertanto in contrasto:
con l'art. 27 della Costituzione, in quanto precluderebbe
all'imputato la possibilità di ottenere una sentenza a lui più
favorevole e al giudice per le indagini preliminari la possibilità
di emettere una pronuncia tendenzialmente definitiva, come avviene in
tema di archiviazione;
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'imputato nei cui
confronti il pubblico ministero ha presentato richiesta di sentenza
di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto verrebbe a
trovarsi in una situazione più sfavorevole rispetto all'imputato per
il quale il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio: in
tale ultima situazione, infatti, il giudice collegiale avrebbe potuto
pronunciare in sede di udienza preliminare sentenza di non luogo a
procedere con formule più favorevoli, quali il fatto non sussiste o
non è preveduto dalla legge come reato;
con l'art. 97 della Costituzione, in quanto da un lato la
situazione di stallo comprometterebbe il buon andamento della
amministrazione giudiziaria, dall'altro la possibilità concessa al
pubblico ministero di "condizionare l'esito di una procedura"
pregiudicherebbe l'imparzialità della funzione giurisdizionale;
che in definitiva il giudice a quo si duole che il codice di rito
non gli conceda la possibilità di esercitare le funzioni attribuite
dalla legge all'organo collegiale chiamato a giudicare in sede di
udienza preliminare;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso in via preliminare per l'irrilevanza della
questione, avendo la medesima ad oggetto esclusivamente il contrasto
tra il giudice per le indagini preliminari e il pubblico ministero
circa la formula di proscioglimento; contrasto risolto dal
legislatore alla stregua di criteri discrezionali, non assoggettabili
a censure di incostituzionalità, a favore della soluzione che
consente di venire incontro alle prioritarie "esigenze educative del
minorenne" di evitare il giudizio e anche l'udienza preliminare. Nel
merito, secondo l'Avvocatura dello Stato, la questione sarebbe
infondata, in quanto la disciplina censurata rientra tra i meccanismi
volti a fare emergere immediatamente la mancanza di una condizione
di procedibilità, così impedendo l'ulteriore corso del
procedimento;
Considerato che l'eccezione di incostituzionalità, ravvisabile
nella presunta situazione di stallo in cui, in caso di reiterazione
della richiesta di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto, verrebbe a trovarsi il giudice per le indagini preliminari
che ritenga di non accogliere la richiesta stessa, non si fa carico
delle scelte di fondo del processo penale minorile, sintetizzabili
nella finalità di privilegiare le esigenze educative del minore,
espressamente richiamate dall'art. 3 della legge-delega 16 febbraio
1981, n. 87, a cui si ricollega la finalità di sottrarre l'imputato
minorenne il più rapidamente possibile alla sfera del processo
penale;
che l'istituto della sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto viene incontro a tali esigenze, prevedendo una
rapida via d'uscita del minore dal processo, anche senza il passaggio
attraverso l'udienza preliminare, nei casi - tra cui rientra
pienamente quello che ha offerto lo spunto al presente giudizio di
costituzionalità - di tenuità del fatto e occasionalità del
comportamento;
che in tali ipotesi presupposto della richiesta della sentenza di
non luogo a procedere per irrilevanza del fatto è, appunto, la
valutazione che l'ulteriore corso del procedimento rechi pregiudizio
alle esigenze educative del minore;
che l'esigenza primaria del recupero del minore può tradursi,
come è stato espressamente precisato dalla giurisprudenza di questa
Corte, in istituti e meccanismi volti a fare concludere il processo
in modi e con contenuti diversi dal processo penale ordinario, tra i
quali rientra la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto (sentenza n. 135 del 1995);
che a tale esigenza primaria si richiamano ripetutamente le
"Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile",
denominate Regole di Pechino (Raccomandazione del VII Congresso delle
Nazioni Unite alla Assemblea Generale del settembre 1985 e
Risoluzione n. 40/33 approvata nella Sessione Plenaria
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 29 novembre
1985);
che la disciplina dell'art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988
costituisce una coerente attuazione di tali principi e finalità, in
quanto consente una rapida uscita del minore dal processo, prima ed a
prescindere dall'udienza preliminare;
che l'esigenza primaria del recupero del minore prevale sul
presunto interesse a ottenere una formula di proscioglimento più
favorevole, e non si pone quindi in contrasto con l'art. 27 della
Costituzione;
che comunque l'eventuale interesse del minore ad una formula di
proscioglimento più favorevole può trovare ingresso nell'udienza in
camera di consiglio prevista dall'art. 27, secondo comma, della norma
in esame, nel corso della quale sia il minorenne che l'esercente la
potestà dei genitori hanno la possibilità di chiedere al giudice di
non accogliere la richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto;
che sono del pari infondati i dedotti profili di illegittimità
riferiti all'art. 3 della Costituzione, in quanto il prevalente
interesse del minore ad una rapida definizione del procedimento
esclude che la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto si traduca in un trattamento di sfavore
rispetto agli imputati per i quali il pubblico ministero abbia
presentato una richiesta di rinvio a giudizio, anche in vista di un
proscioglimento all'udienza preliminare, comunque posposto nel tempo;
che la situazione di stallo denunciata dal rimettente, in cui
verrebbe a trovarsi il giudice per le indagini preliminari, non
deriva da un difetto della disciplina normativa, quanto da
comportamenti processuali che possono verificarsi ogni qual volta il
pubblico ministero insista in una richiesta già formalmente
respinta;
che, stanti i meccanismi processuali che impongono di pervenire
comunque all'udienza preliminare quando il giudice restituisca gli
atti al pubblico ministero dopo aver formalmente respinto la
richiesta di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, sono
del tutto prive di fondamento le doglianze del giudice rimettente nei
confronti di una disciplina che non gli permette di trasmettere
direttamente gli atti al giudice dell'udienza preliminare, ovvero di
pronunciare egli stesso sentenza di proscioglimento con una formula
ritenuta più favorevole per l'imputato;
che la disciplina in vigore non può neppure ritenersi contraria
all'art. 97 della Costituzione, i cui precetti, alla stregua della
costante giurisprudenza di questa Corte, pur riferendosi anche
all'amministrazione della giustizia, attengono esclusivamente
all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento
sotto l'aspetto amministrativo, ma non si estendono all'esercizio
della funzione giurisdizionale (cfr., da ultimo, ordinanze n. 7 del
1997, nn. 275, 159, 147 e 99 del 1996, nn. 257 e 39 del 1995;
sentenze nn. 84 del 1996 e 313 del 1995);
che per le concorrenti ragioni sinora esposte la questione deve
essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 27, comma 2, del d.P.R. 22 settembre 1988,
n. 448 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale per i minorenni di L'Aquila, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte