Ordinanza n. 103/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/04/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 45d.lgs. 446/1997
- art. 1d.lgs. 446/1997
- art. 2d.lgs. 446/1997
- art. 3d.lgs. 446/1997
- art. 4d.lgs. 446/1997
- art. 8d.lgs. 446/1997
- art. 11d.lgs. 446/1997
- art. 3legge 662/1996
- art. 36d.lgs. 446/1997
- art. 1legge 662/1996
usata come parametro
citata
- art. 36d.lgs. 422/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,
8, 11 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali),
promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 2000 e depositata il
19 dicembre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano,
iscritta al n. 495 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a serie speciale,
dell'anno 2001; nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e degli artt. 1
e seguenti del decreto legislativo n. 446 del 1997, promossi con
ordinanze emesse il 25 luglio 2000 (3 ordinanze) e depositate il
19 dicembre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano,
rispettivamente iscritte ai nn. 496, 497 e 498 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a
serie speciale, dell'anno 2001; nel giudizio di legittimità
costituzionale del decreto legislativo n. 446 del 1997 e del decreto
del Ministro delle finanze 5 maggio 1998 (Condizioni in base alle
quali fissare l'entità della riduzione dell'acconto dovuto ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive e quelle per la
determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1
gennaio 1998, ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), promosso con ordinanza emessa
il 30 settembre 2000 e depositata il 9 ottobre 2000 dalla Commissione
tributaria provinciale di Firenze, iscritta al n. 641 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35, 1a serie speciale, dell'anno 2001; nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, comma 1,
lettera c) 5, commi 1 e 2, ultima parte, 11, comma 1, lettera c) 36,
comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come
modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal
decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, promosso con ordinanza
emessa il 25 novembre 1999 e depositata il 25 novembre 1999 dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano, iscritta al n. 709 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2001; nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 45 del
decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché dell'intero decreto
legislativo n. 446 del 1997, promossi con ordinanze emesse il
4 aprile 2001 ed il 13 dicembre 2000 ed entrambe depositate il
4 aprile 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso,
iscritte ai nn. 872 e 873 del registro ordinanze 2001 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001; nel giudizio di legittimità costituzionale del
decreto legislativo n. 446 del 1997, promosso con ordinanza emessa e
depositata il 25 ottobre 2000 dalla Commissione tributaria
provinciale di Isernia, iscritta al n. 911 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,
1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, con ordinanza del 23 maggio 2000, depositata il
19 dicembre 2000, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
2, 3, 4, 8 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali),
"nella parte in cui non si discriminano i lavoratori autonomi dagli
imprenditori e viceversa, discriminano i lavoratori autonomi dai
dipendenti", nonché, nella sola parte motiva dell'ordinanza,
dell'art. 45 del medesimo decreto legislativo;
che le norme denunciate violerebbero il principio di
eguaglianza e, precludendo la deducibilità delle spese sostenute per
dipendenti e collaboratori e di quelle per interessi passivi,
sarebbero anche in contrasto con il principio di capacità
contributiva garantito dall'art. 53 Cost;
che l'art. 45 violerebbe il principio di riserva di legge in
materia tributaria, rimettendo all'autorità amministrativa la
determinazione dell'acconto di imposta;
che, con altre tre ordinanze, di contenuto analogo, emesse il
25 luglio 2000 e depositate il 19 dicembre 2000, la medesima
Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 143 e 144, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), "e per l'effetto degli artt. 1 e segg. del D. Lgs.vo
15-12-1997 n. 446";
che il giudice rimettente, in aggiunta ai profili evocati
nella precedente ordinanza, assume che le norme denunciate, colpendo
il valore aggiunto prodotto dal contribuente senza alcun riferimento
al risultato economico dell'attività svolta, determinerebbero una
"oggettivizzazione" del prelievo fiscale tale da violare il principio
di capacità contributiva e penalizzare l'attività lavorativa
autonoma, con conseguente violazione dell'art. 35 Cost;
che, inoltre, l'aumento del carico tributario gravante sui
soggetti produttori di reddito di lavoro autonomo, conseguente
all'introduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive
(I.R.A.P.), si porrebbe in contrasto con il criterio direttivo,
contenuto nella legge delega, rappresentato dalla finalità di
ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui
redditi di lavoro autonomo, rendendo palese la violazione
dell'art. 76 Cost;
che, con ordinanza del 30 settembre 2000, depositata il
9 ottobre 2000, la Commissione tributaria provinciale di Firenze ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 Cost.,
questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo
n. 446 del 1997 "e per quanto occorrer possa del decreto ministeriale
5/5/1998 emanato ai sensi dell'art. 45 comma 3 e 4 del predetto
decreto legislativo", sulla base di considerazioni in larga parte
coincidenti con quelle svolte nelle altre ordinanze di rimessione;
che, secondo il rimettente, la normativa denunciata
contrasterebbe poi con gli evocati parametri costituzionali anche
nella parte in cui non consente la deduzione dell'imposta dalla base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
che, con ordinanza emessa e depositata il 25 novembre 1999,
la Commissione tributaria provinciale di Milano ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, comma 1, lettera c) 5,
commi 1 e 2, ultima parte, 11, comma 1, lettera c) 36, comma 3, e 45,
comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come
modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal
decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422;
che il rimettente, in aggiunta ai profili già considerati
nelle altre ordinanze di rimessione, assume che l'art. 36 del decreto
legislativo si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 della
Costituzione nel prevedere che l'I.R.A.P., gravante su una sola
categoria di contribuenti, sostituisca il contributo al servizio
sanitario nazionale che precedentemente colpiva tutte le persone
fisiche;
che, con due ordinanze di contenuto analogo, emesse il
13 dicembre 2000 ed il 4 aprile 2001 ed entrambe depositate il
4 aprile 2001, la Commissione tributaria provinciale di Treviso ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost., questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 45 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché dell'intero decreto
legislativo nel suo complesso, sulla base di considerazioni
sostanzialmente identiche a quelle svolte nelle altre ordinanze di
rimessione;
che, con ordinanza emessa e depositata il 25 ottobre 2000, la
Commissione tributaria provinciale di Isernia ha a sua volta
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 23 della
Costituzione e sotto profili del tutto analoghi a quelli individuati
dagli altri rimettenti, questione di legittimità costituzionale del
"decreto istitutivo dell'I.R.A.P.";
che in tutti i giudizi, ad eccezione di quest'ultimo, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo nel senso
dell'inammissibilità o infondatezza delle questioni, con espresso
richiamo alle difese svolte in riferimento ad analoghe questioni già
sollevate da altri giudici.
Considerato che tutti i giudizi hanno ad oggetto, sotto profili e
con riferimento a parametri in larga parte coincidenti, questioni di
legittimità costituzionale di singole norme del decreto legislativo
19 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali), ovvero dell'intero testo normativo o delle relative
norme di delega, e vanno pertanto riuniti, stante l'evidente
connessione, per essere congiuntamente decisi;
che va preliminarmente dichiarata la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del
decreto del Ministro delle finanze del 5 maggio 1998, sollevata, sia
pure in maniera eventuale ("e per quanto occorrer possa"), dalla
Commissione tributaria provinciale di Firenze, trattandosi di
normativa di rango non legislativo e in quanto tale sottratta al
sindacato di legittimità costituzionale di questa Corte;
che, sempre in via preliminare, va dichiarata, in conformità
alla costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta
inammissibilità delle questioni sollevate, con riferimento
all'intero decreto legislativo n. 446 del 1997, dalla Commissione
tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze del 25 luglio
2000, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, dalla
Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le
ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia e
ciò in quanto il rimettente - salvo il caso in cui argomenti che il
vulnus derivi da un intero corpo normativo - è tenuto ad
individuare, a pena appunto di inammissibilità, la norma o la parte
di essa la cui presenza nell'ordinamento determinerebbe la lamentata
lesione della Costituzione (sentenza n. 156 del 2001; ordinanze
n. 286 del 2001, n. 208 del 2000 e n. 185 del 1996);
che va altresì dichiarata la manifesta inammissibilità
della questione, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale
di Milano, con l'ordinanza depositata il 25 novembre 1999, e dalla
Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le
ordinanze, riguardante l'art. 1 del decreto legislativo, nella parte
in cui prevede l'indeducibilità dell'I.R.A.P. dalla base imponibile
delle imposte sui redditi, trattandosi di questione attinente al
regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi e
perciò irrilevante nei giudizi a quibus, aventi ad oggetto
controversie in tema di rimborso dell'acconto I.R.A.P. (sentenza
n. 156 del 2001, ordinanza n. 286 del 2001);
che è manifestamente inammissibile anche la questione di
legittimità costituzionale del medesimo art. 1 del decreto
legislativo, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di
Milano, con l'ordinanza emessa il 23 maggio 2000, sotto il diverso
profilo della asserita contraddittorietà tra la qualificazione
dell'imposta come reale, contenuta nel suddetto art. 1, e la
indeducibilità delle spese sostenute per interessi e collaboratori e
quelle relative agli interessi passivi, essendo siffatta questione
riferibile, con ogni evidenza, non alla norma denunciata ma alle
diverse norme che prevedono l'indeducibilità degli oneri indicati
dal rimettente;
che è del pari manifestamente inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45
del decreto legislativo, sollevata, in riferimento all'art. 23 Cost.,
dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze
emesse il 25 novembre 1999 ed il 23 maggio 2000, e dalla Commissione
tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, atteso
che l'eventuale caducazione della norma denunciata comporterebbe il
venir meno della possibilità di riduzione dell'acconto ma non certo
la restituzione dell'acconto già versato, costituente l'oggetto dei
giudizi a quibus;
che va altresì dichiarata la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. "5 primo e
secondo comma ultima parte" del decreto legislativo, sollevata dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza emessa
il 25 novembre 1999, risultando impossibile l'individuazione della
norma denunciata, in quanto l'art. 5 è composto da un unico comma
né d'altro canto è dato desumere dalla motivazione a quale diversa
norma il rimettente intenda riferirsi;
che le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 2, 3, 4, 8, 11 e 36 del decreto legislativo n. 446 del 1997
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze emesse
il 25 novembre 1999 ed il 23 maggio 2000, e dalla Commissione
tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, sono in
tutto identiche a quelle già dichiarate da questa Corte non fondate,
con la sentenza n. 156 del 2001, e manifestamente infondate, con
l'ordinanza n. 286 del 2001;
che in tali pronunce si osserva che le norme denunciate,
nell'individuare, non irragionevolmente, quale indice di capacità
contributiva il valore aggiunto prodotto dalle attività
autonomamente organizzate, non si pongono in contrasto con l'art. 53
Cost., alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte
"secondo la quale rientra nella discrezionalità del legislatore, con
il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli
fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità
del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da
qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal
reddito individuale (sentenze n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143
del 1995, n. 159 del 1985)";
che è altresì "pienamente conforme ai principi di
eguaglianza e di capacità contributiva" l'assoggettamento
all'imposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di
attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere
imprenditoriale o professionale, "identica essendo, in entrambi i
casi, l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova
ricchezza prodotta";
che nessuna ingiustificata disparità di trattamento può
d'altro canto ravvisarsi nella inclusione tra i soggetti passivi
dell'imposta dei lavoratori autonomi, in quanto esercenti attività
autonomamente organizzate, e non anche dei lavoratori dipendenti, "la
cui attività è per definizione priva del connotato rappresentato
dall'autonoma organizzazione";
che l'assunto secondo cui l'onere derivante dall'I.R.A.P.
sia, per i lavoratori autonomi, maggiore di quello da cui erano
precedentemente gravati per effetto dei tributi e contributi
soppressi dall'art. 36 del decreto legislativo è apodittico ed
indimostrato;
che la circostanza, infine, che i contributi per il servizio
sanitario nazionale siano stati soppressi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997 e che il
servizio sanitario sia ora finanziato anche dalla nuova imposta non
esclude che il prelievo operato dall'I.R.A.P. si inquadri nella
fiscalità generale e che nessuna identificazione sia perciò
richiesta tra i soggetti passivi dell'imposta ed i beneficiari dei
servizi pubblici al cui finanziamento il gettito è, in parte,
destinato;
che le questioni sollevate vanno, perciò, dichiarate
manifestamente infondate;
che sulla base delle medesime considerazioni sopra svolte
risulta altresì manifesta l'infondatezza anche della questione di
legittimità costituzionale della norma di delega di cui all'art. 3,
commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in
cui prevede l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive "equiparando l'esercizio di attività di lavoro autonomo
con l'esercizio di attività di impresa", sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 35 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale
di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzione del decreto del Ministro delle finanze
5 maggio 1998 (Condizioni in base alle quali fissare l'entità della
riduzione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive e quelle per la determinazione dell'imposta
dovuta all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, ai sensi
dell'art. 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446), sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con l'ordinanza
in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'I.r.pe.f. e istituzione di una addizionale regionale
a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi
locali), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di
Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento
agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23,
35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla
Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli
artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione;
3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sollevate, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con
l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999, e dalla Commissione
tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze in
epigrafe, e, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa
il 23 maggio 2000;
4) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 45 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento all'art. 23 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con
le ordinanze emesse il 25 novembre 1999 ed il 23 maggio 2000, e dalla
Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le
ordinanze in epigrafe;
5) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. "5 primo e secondo comma ultima
parte" del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza emessa
il 25 novembre 1999;
6) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Milano, con l'ordinanza emessa il 23 maggio 2000;
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 143
e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze emesse il
25 luglio 2000; della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 3, comma 1, lettera c) e 36, comma 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di
Milano, con l'ordinanza emessa il 25 novembre 1999; della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 36 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte