Ordinanza n. 1035/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/11/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 2/1988
- art. 12legge 2/1988
- art. 4legge 2/1988
- art. 13legge 2/1988
- art. 4d.l. 2/1988
- art. 11d.l. 2/1988
- art. 12d.l. 2/1988
- art. 13d.l. 2/1988
- art. 26legge 87/1953
usata come parametro
citata
- art. 3legge 68/1988
- art. 9legge 68/1988
- art. 117legge 68/1988
- art. 118legge 68/1988
- art. 35d.P.R. 616/1977
- art. 4legge 68/1988
- art. 12legge 68/1988
- art. 32d.P.R. 616/1977
- art. 82d.P.R. 616/1977
- art. 13legge 431/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, terzo
comma, 11, 12 e 13 del d. l. 12 gennaio 1988, n. 2, intitolato:
"Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove
norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive", promosso con
ricorso della Regione Umbria, notificato il 12 febbraio 1988,
depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 8 del
registro ricorsi 1988.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre.
Ritenuto che la Regione Umbria, con il ricorso di cui in epigrafe,
ha sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale
avverso il decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2 ("Modifiche alla legge
28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere abusive");
che, innanzitutto, la Regione dubita della legittimità
costituzionale del decreto-legge nel suo complesso, perché, essendo
stato adottato in assenza dei requisiti prescritti e costituendo il
sesto provvedimento di contenuto identico ad altri decreti non
convertiti, violerebbe l'art. 77 Cost.;
che, inoltre, la Regione dubita della legittimità
costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 11, 12 e 13, primo comma,
del decreto-legge impugnato;
che, in particolare, ad avviso della ricorrente, l'art. 4, terzo
comma, il quale rimette ad un decreto ministeriale la determinazione
degli accertamenti da eseguire al fine della certificazione richiesta
dal secondo comma, lettera b, dell'art. 35 della legge n. 47 del
1985, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in relazione al d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, allegato A, in quanto incide sulla funzione di
vigilanza, sia preventiva che successiva all'inizio dei lavori, sulle
costruzioni in zone sismiche, di sicura competenza regionale;
che l'art. 11, secondo il quale agli effetti della tabella
allegata alla legge n. 47 del 1985 si considerano conformi agli
strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti
adottati entro la data del 2 ottobre 1986, anche se non ancora
approvati, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., in quanto esclude la
rilevanza dell'approvazione degli strumenti urbanistici da parte dei
competenti organi regionali, e l'art. 3 Cost., in quanto
irragionevolmente prevede che gli stessi effetti vengano prodotti da
strumenti urbanistici approvati e da strumenti urbanistici solo
adottati, determinando, altresì, la possibilità per soggetti che si
trovano in situazioni differenti di ottenere il condono mediante il
pagamento di una somma computata con i medesimi criteri;
che l'art 12, nel suo complesso, in quanto prevede un sistema di
gestione del vincolo paesaggistico-ambientale non idoneo a garantire
l'attuazione del valore primario del paesaggio, secondo quanto
affermato da questa Corte con la sentenza n. 151 del 1986, violerebbe
l'art. 9 Cost., mentre il terzo comma del medesimo art. 12 violerebbe
l'art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto
il continuo spostamento del termine per la presentazione delle
domande, determinato dalla reiterazione dei decreti-legge non
convertiti, vanifica, anche attraverso il semplice decorso del
termine, gli eventuali pareri negativi espressi dalla regione,
nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalle leggi nn. 47
e 431 del 1985 (ritenuta, quest'ultima, con la citata sentenza,
conforme al principio cooperativistico, come applicato nei rapporti
tra Stato e regioni);
che, infine, l'art. 13, primo comma, il quale attribuisce al
Ministro dei lavori pubblici il potere di stabilire i criteri e gli
indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento delle
zone interessate dall'abusivismo, violerebbe gli artt. 117 e 118
Cost., in quanto consente un intervento statale, caso per caso, in
una materia di sicura competenza regionale;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
eccependo la inammissibilità delle questioni proposte in riferimento
a disposizioni costituzionali non direttamente attributive di
competenza alle regioni, e chiedendo che le altre questioni siano
dichiarate non fondate.
Considerato che il ricorso della Regione Umbria solleva questioni
identiche a quelle proposte dalla Regione Toscana avverso il medesimo
decreto-legge e decise con la sentenza n. 302 del 10 marzo 1988, con
la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale
dell'art. 12 del decreto-legge n. 2 del 1988, la inammissibilità
delle questioni proposte in riferimento ai soli artt. 77, 3 e 9
Cost., e la infondatezza delle restanti questioni concernenti gli
artt. 4, 11 e 13 del predetto decreto-legge;
che, peraltro, successivamente alla citata sentenza, il
decreto-legge impugnato è stato convertito, con modificazioni, con
la legge 13 marzo 1988, n. 68;
che le modificazioni, rilevanti ai fini del presente giudizio,
apportate in sede di conversione, concernono gli artt. 4, terzo
comma, 12, e 13, primo comma;
che, in particolare, l'art. 4, terzo comma, è stato integrato
con la previsione che il decreto del Ministro dei lavori pubblici
debba essere adottato entro il termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione;
che l'art. 12 è stato interamente sostituito, prevedendosi che
il parere di cui all'art. 32, primo comma, della legge n. 47 del
1985, sia espresso in base al meccanismo di cooperazione fra regioni
e Stato previsto dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come
modificato dal d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con legge 8
agosto 1985, n. 431;
che, del pari, l'art. 13 è stato interamente sostituito,
prevedendosi, al primo comma, che gli indirizzi per il recupero
edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate
dall'abusivismo siano fissati dal Ministro dei lavori pubblici,
sentite le Regioni, le quali possono anche fornire indicazioni per la
predisposizione di programmi di interventi per le zone maggiormente
interessate;
che, secondo la pregressa giurisprudenza di questa Corte in tema
di rapporti tra decreto-legge e legge di conversione, l'impugnativa
proposta nei confronti del decreto-legge si estende anche alle
corrispondenti disposizioni della legge di conversione (v., in tal
senso, sentt. nn. 75 del 1967 e 151 del 1986);
che, conseguentemente, la questione di legittimità
costituzionale dell'intero decreto-legge, sollevata in riferimento
all'art. 77 Cost., già dichiarata inammissibile con la sentenza n.
302 del 1988, va dichiarata manifestamente inammissibile,
costituendo, anzi, l'intervenuta conversione un ulteriore ed autonomo
motivo di inammissibilità (v., da ultimo, sent. n. 1033 del 1988);
che, parimenti, manifestamente inammissibili devono essere
dichiarate le questioni concernenti l'art. 12 del decreto-legge n. 2
del 1988, innanzitutto, in quanto, un'identica questione, sollevata
in riferimento all'art. 9 Cost., è già stata dichiarata
inammissibile con la sentenza n. 302 del 1988; in secondo luogo, in
quanto le questioni sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118
Cost. hanno dato luogo a una dichiarazione d'illegittimità
costituzionale pronunziata con la sentenza da ultimo citata; e,
infine, in quanto le nuove disposizioni introdotte dalla legge di
conversione richiamano norme (art. 82, comma nono, del d.P.R. n. 616
del 1977 introdotto dal d.l. n. 312 del 1985, convertito con l. n.
431 del 1985) radicalmente diverse da quelle impugnate e sulle quali,
peraltro, questa Corte si è già pronunziata nel senso
dell'infondatezza dei dubbi sollevati sulla loro incostituzionalità
(sent. n. 151 del 1986);
che la questione concernente l'art. 4, terzo comma, del d. l. n.
2 del 1988, come convertito con la legge n. 68 del 1988, deve essere
dichiarata manifestamente infondata, in quanto identica questione è
già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 302 del 1988,
mentre le modificazioni apportate in sede di conversione non incidono
in alcun modo sul contenuto precettivo della disposizione impugnata;
che le questioni concernenti l'art. 11 del citato decreto-legge,
non modificato dalla legge di conversione n. 68 del 1988, vanno
dichiarate l'una - quella proposta in riferimento all'art. 3 Cost. -
manifestamente inammissibile, in quanto già dichiarata inammissibile
con la citata sentenza n. 302 del 1988, e l'altra - quella proposta
in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - manifestamente infondata,
in quanto già dichiarata non fondata con la predetta sentenza, senza
che la Regione Umbria abbia addotto elementi tali da indurre ad una
differente valutazione;
che, infine, la questione concernente l'art. 13, primo comma,
nel testo risultante dalla legge di conversione, va dichiarata
manifestamente infondata, in quanto la questione relativa alla
disposizione contenuta nel decreto-legge è stata già dichiarata non
fondata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., mentre le
modificazioni introdotte, pur apportando sensibili innovazioni, non
appaiono tali, tuttavia, da indurre ad escludere l'effetto estensivo
della impugnativa, potendosi anzi dire che, se infondata era la
questione di legittimità costituzionale della originaria
disposizione, a maggior ragione lo sarebbe quella concernente le
disposizioni introdotte dalla legge di conversione, che hanno
previsto la partecipazione delle regioni all'attività ivi
disciplinata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
dinanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2
("Modifiche alla legge 28 febbraio 1985 n. 47, concernente nuove
norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive"), convertito, con
modificazioni, con legge 13 marzo 1988, n. 68, sollevata, in
riferimento all'art. 77 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso
indicato in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 del decreto-legge 12
gennaio 1988, n. 2, convertito con legge 13 marzo 1988, n. 68,
sollevate, rispettivamente, in riferimento all'art. 3, e agli artt.
9, 117, 118, e 77 Cost., dalla Regione Umbria con il ricorso indicato
in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 11 e 13, primo comma, del
decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con legge 13 marzo
1988, n. 68, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.,
dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1035 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte