Art. 9 cost.
[1]La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
[2]Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
[3]((Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti