Ordinanza n. 104/1980
Altra decisione · depositata il 25/06/1980 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 643/1972
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 8legge 904/1977
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 47Costituzione
- art. 4d.P.R. 643/1972
- art. 7d.P.R. 643/1972
- art. 15d.P.R. 643/1972
- art. 16d.P.R. 643/1972
citata
- art. 14d.P.R. 643/1972
- art. 8d.P.R. 643/1972
- art. 14legge 2/1980
- art. 15legge 2/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e
6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili) e dell'art. 8 della legge 16
dicembre 1977, n. 904, promossi con sette ordinanze emesse in data 6
luglio, 11 e 25 maggio 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di
Mondovì sui ricorsi di Rovea Pier Luigi, della S.p.a. "Le querce", di
Arduino Giuseppe, della S.p.a. Industria Chimica del legno, e di
Belengini Giuseppe, iscritte ai nn. da 176 a 182 del registro ordinanze
1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del
23 aprile 1980.
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che le sette ordinanze della Commissione tributaria di 1
grado di Mondovì, elencate in epigrafe, sollevano con identica
motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 (e 2: ord. 176
del 1980) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (modificati dal d.P.R. 23
dicembre 1974, n. 688 e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694), e
dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui
non consentono che dall'incremento di valore soggetto all'INVIM venga
detratta la componente dovuta alla svalutazione monetaria".
Considerato che le stesse questioni di costituzionalità sono già
state decise da questa Corte con sentenza 8 novembre 1979, n. 126,
dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n.
904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo
dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione
al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata
disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e
dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità degli artt.
2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in
riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione; e che nelle
ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi
che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la
disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con dedecreto-legge
12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12
gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643
del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote
stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che
le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della
loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali
tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare
quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme
precedentemente in vigore" (art. 3);
che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la
restituzione degli atti alla Commissione tributaria sopraindicata,
perché accerti se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte