Art. 42 cost.
[1]La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
[2]La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
[3]La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
[4]La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti