Ordinanza n. 104/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 442Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), promossi con n. 6 ordinanze emesse il 22 giugno
1993 dal Tribunale di Aosta nei procedimenti civili vertenti tra
l'I.N.A.I.L. e Lerond Osvaldo ed altri, iscritte ai nn. da 559 a 564
del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Lerond Osvaldo, Monteleone
Francesco, Vigato Giuseppe, Morellato Rino, Vencato Raffaele e
Cavagnet Marcello nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Franco Agostini per Lerond Osvaldo, Monteleone
Francesco, Vigato Giuseppe e Cavagnet Marcello, l'avv. Nicola
D'Angelo per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto
per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che, nel corso di sei procedimenti civili in grado di
appello promossi dall'INAIL avverso la sentenza del Pretore di Aosta
che lo aveva condannato a corrispondere ai ricorrenti la rendita
spettante per malattia professionale, con interessi e rivalutazione
monetaria da calcolarsi a norma dell'art. 442 cod. proc. civ. nel
testo risultante dalla sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte, il
Tribunale di Aosta, con sei ordinanze in data 22 giugno 1993, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'ammontare degli interessi legali
sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie è portato in detrazione dalle somme eventualmente
spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per
la diminuzione del valore del suo credito;
che, diversamente dal giudice di primo grado, il tribunale
remittente ritiene la norma impugnata applicabile ai rapporti di cui
è causa, in quanto la mora dell'Istituto, insorta anteriormente alla
data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, si è
protratta in epoca successiva a tale data e perdura tuttora;
che, nel merito, l'art. 16, comma 6, è censurato perché ha
ripristinato la disparità di trattamento tra crediti di lavoro e
crediti previdenziali che la sentenza citata aveva inteso rimuovere;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono
costituiti gli appellati, chiedendo una dichiarazione di
inammissibilità della questione per irrilevanza o, in subordine, una
dichiarazione di fondatezza per i motivi indicati nell'ordinanza di
remissione, ulteriormente illustrati in una memoria depositata
nell'imminenza dell'udienza di discussione;
che si è pure costituito l'Istituto appellante chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza;
Considerato che i giudizi promossi dalle sei ordinanze, avendo per
oggetto la medesima questione, possono essere riuniti e decisi con
unico provvedimento;
che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, alla
quale questa Corte si è uniformata con la sentenza n. 394 del 1992
(seguita dalle ordinanze nn. 410, 411 e 424 del 1992, 74 e 161 del
1993), la norma impugnata non è applicabile quando la fattispecie
del ritardo del pagamento della prestazione previdenziale si è
formata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.
412 del 1991, né è di ostacolo all'applicazione della disciplina
precedente la protrazione della mora successivamente a tale data
(cfr. Cass. nn. 10134 e 11807 del 1993);
che tale ipotesi ricorre in tutti i giudizi a quibus, come
risulta dalle ordinanze di rimessione, onde la questione non è
pregiudiziale alla loro definizione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza
pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dal Tribunale di Aosta con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 10 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte