Art. 38 cost.
[1]Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
[2]I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
[3]Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
[4]Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
[5]L'assistenza privata è libera.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti