Ordinanza n. 104/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1997 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 217/1990
usata come parametro
citata
- art. 116Codice della strada
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8,
della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti) promosso con ordinanza emessa
il 7 giugno 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la
pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Federico Andrea
iscritta al n. 1191 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di
Federico Andrea, imputato del reato contravvenzionale di guida senza
patente (art. 116, comma 13, codice della strada), il pretore di
Torino - dopo aver dichiarato inammissibile, con provvedimento del 14
marzo 1996, l'istanza dell'imputato di ammissione al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato in quanto non applicabile ai
procedimenti penali concernenti contravvenzioni - ha sollevato, con
ordinanza del 7 giugno 1996, questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 1990, n.
217 per violazione degli artt. 3 e 24, terzo comma, della
Costituzione, nella parte in cui esclude la possibilità di
ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, salvo
che questi siano riuniti a procedimenti concernenti delitti o siano
agli stessi connessi ancorché non riuniti;
che il giudice rimettente sospetta la violazione del principio di
ragionevolezza e di eguaglianza perché ingiustificatamente
discrimina gli imputati di reati contravvenzionali rispetto agli
imputati di delitti anche se talora le sanzioni dell'arresto e
dell'ammenda previste per alcune contravvenzioni risultano essere
più elevate della reclusione o della multa previste per taluni
delitti;
che parimenti sarebbe leso - secondo il giudice rimettente - il
diritto alla difesa perché la disciplina differenziata censurata
avrebbe l'effetto di privare gli imputati (non abbienti) di reati
contravvenzionali della effettiva possibilità di giovarsi della
difesa tecnica in giudizio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o
infondata per essere già stata dichiarata non fondata da questa
Corte con sentenza n. 243 del 1994;
Considerato che il giudice rimettente, già prima di sollevare la
questione di costituzionalità, ha applicato la disposizione
censurata provvedendo in ordine all'istanza dell'imputato di
ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, senza
peraltro motivare in ordine alla necessità, neppure prospettata, di
provvedere alla revoca del provvedimento emesso;
che pertanto - come già affermato da questa Corte (ordinanze n.
340 del 1995 e n. 474 del 1991) - la questione risulta manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza non essendo consentito al
giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale di una
disposizione di legge della quale lo stesso giudice abbia già fatto
applicazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge 30
luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato
per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24,
terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Torino con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997
Il Presidente e redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte