Ordinanza n. 104/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 181Codice di procedura civile
- art. 309Codice di procedura civile
- art. 11legge 374/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 181, primo
comma, e 309 del codice di procedura civile, nonché dell'art. 11,
commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del
giudice di pace), promossi con quattro ordinanze emesse il 25, il 3
(n. 2 ordinanze) ed il 10 maggio 1999 dal giudice di pace di Borgo
San Lorenzo rispettivamente iscritte ai nn. 423, 472, 473 e 483 del
registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 36, 38 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse
nell'ambito di altrettanti procedimenti civili, il giudice di pace di
Borgo San Lorenzo ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 181, primo comma, e 309 del codice di
procedura civile, nonché dell'art. 11, commi 2 e 3, della legge
21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), in
riferimento agli articoli 3, 23, 36, 53 e 97 della Costituzione;
che, a parere del giudicante, non essendo comparsa nessuna
delle parti costituite all'udienza fissata, egli dovrebbe fare
applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 181, primo
comma, e 309 cod. proc. civ., rinviando la causa ad un'udienza
successiva, della quale andrebbe data comunicazione alle parti
stesse, e solo allora disporre la cancellazione della causa dal
ruolo;
che tale sistema si risolve in un ingiustificato privilegio
per le parti, tale da violare il principio del buon andamento della
pubblica amministrazione, poiché il magistrato ed il personale della
cancelleria sono costretti ad un inutile dispendio di attività
supplementare, con costi aggiuntivi a carico della collettività;
che, pertanto, dovrebbe essere reintrodotto il testo
dell'art. 181, primo comma, cod. proc. civ. nella versione anteriore
a quella attualmente vigente, secondo cui poteva disporsi l'immediata
cancellazione della causa dal ruolo anche in caso di mancata
comparizione delle parti costituite ad una sola udienza;
che le norme in questione paiono al rimettente in evidente
contrasto anche con l'art. 11 della legge n. 374 del 1991, in base al
quale il giudice di pace ha diritto ad un compenso rapportato al
numero delle sentenze emesse, compenso che viene inevitabilmente
frustrato dalle norme del codice sopra menzionate;
che il complesso delle norme richiamate, quindi, viola il
principio di uguaglianza, lede la sfera patrimoniale della
collettività, fa venire meno il diritto del giudice di pace a
conseguire una retribuzione proporzionata alla quantità di lavoro
svolto e vulnera anche l'art. 53 Cost., a norma del quale tutti i
cittadini debbono concorrere alla spesa pubblica in ragione della
loro capacità contributiva;
che in tutti i giudizi davanti a questa Corte è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione
prospettata sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato che i giudizi, vertendo sulle medesime questioni,
possono essere riuniti e decisi con una sola "pronuncia;
che la questione di legittimità costituzionale riguardante
gli artt. 181, primo comma, e 309 cod. proc. civ. è già stata in
più occasioni scrutinata da questa Corte e dichiarata manifestamente
infondata (ordinanze n. 256 del 1998 e nn. 266, 107 e 7 del 1997);
che gli odierni provvedimenti di rimessione, pur aggiungendo
il richiamo ad ulteriori parametri costituzionali, si risolvono nella
sostanziale riproposizione dei motivi di doglianza presi in esame da
questa Corte nelle ordinanze sopra richiamate;
che, pertanto, anche la predetta questione dev'essere
dichiarata manifestamente infondata;
che la seconda questione, relativa ai compensi del giudice di
pace come regolati dall'art. 11 della legge n. 374 del 1991,
formulata peraltro in maniera intrinsecamente contraddittoria
rispetto alla precedente, è priva del requisito della rilevanza,
poiché la norma impugnata non deve certamente essere applicata nei
giudizi a quibus sicché ogni pronuncia di questa Corte non avrebbe
alcuna influenza nella decisione dei medesimi (ordinanza n. 225 del
1998);
che detta questione, perciò, va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 181, primo comma, e 309
del codice di procedura civile, sollevata dal giudice di pace di
Borgo San Lorenzo, in riferimento agli artt. 3, 23, 36, 53 e 97 della
Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2 e 3, della legge
21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), sollevata
dal giudice di pace di Borgo San Lorenzo, in riferimento ai medesimi
parametri costituzionali, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:104 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte