Ordinanza n. 1047/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 425/1984
- art. 8legge 425/1984
- art. 10legge 425/1984
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo
comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425
("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"),
promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di
Brescia, sul ricorso proposto da Scaglioni Giovanni ed altri contro
il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro,
iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da
Migliori Tullio contro il Ministero di grazia e giustizia e il
Ministro del tesoro, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
3) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ridola
Riccardo contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del
tesoro, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie
speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione di Migliori Tullio e di Ridola
Riccardo, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che con ordinanza emessa in data 10 luglio 1987 il
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione
staccata di Brescia, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma,
della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3 e 36
della Costituzione, nella parte in cui tali norme, operando
retroattivamente, lederebbero la parità retributiva tra i
magistrati, con effetti idonei a permanere nel tempo;
che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due
ordinanze entrambe emesse il 29 ottobre 1986, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della
legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3, 36 e 101
della Costituzione, nella parte in cui determina una sperequazione
normativa tra le varie categorie di magistrati;
che i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
ordinanza, stante l'identità di oggetto;
Considerato che con sentenza n. 413 del 1988 questa Corte ha
dichiarato infondata analoga questione, sollevata in relazione agli
artt. 3 e 36 della Costituzione, concernente gli artt. 1, secondo
comma, e 10, secondo comma, della citata legge, e che con successiva
ordinanza n. 915 del 1988 è stata altresì dichiarata manifestamente
infondata la questione di legittimità di quest'ultima norma, anche
in riferimento agli artt. 24, 103, 111 e 113 della Costituzione;
che i giudici a quibus non prospettano argomenti nuovi o diversi
rispetto a quelli a suo tempo esaminati, in quanto il censurato art.
8 della legge n. 425 del 1984 si limita ad esplicitare ulteriormente
il sistema delineato dalle altre norme impugnate, di talché le
ragioni esposte a sostegno della infondatezza di queste, risultano
pienamente valide anche con riguardo alla disposizione de qua;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo
comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425
("Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati"),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 101 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di
Brescia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1047 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte