Corte costituzionale

Ordinanza n. 105/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/08/1979 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9

r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939,

n.1272 (limite di età pensionabile per le lavoratrici), promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 4 ottobre 1976 e il 13 aprile 1977 dal

pretore di Milano nei procedimenti civili vertenti tra Nenci Giulia e

la Montedison s.p.a. e tra Ferrara Argia e la Rai, iscritte ai nn. 37 e

440 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 73 del 16 marzo 1977 e 334 del 7 dicembre 1977;

2) ordinanza emessa il 25 ottobre 1977 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Mosca Maria Carla e il Gruppo Lepetit

s.p.a. iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1 15 del 26 aprile 1978.

Visto l'atto di costituzione della soc. Montedison nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che vengono all'esame della Corte tre procedimenti.

1. - Con ordinanza 4 ottobre 1976 (regolarmente comunicata e

notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 16 marzo

1977; n. 37 r.o. 1977), il pretore di Milano, adito da Nenci ing.

Giulia per sentire dichiarare il diritto al mantenimento del posto di

lavoro sino al 60 anno di età (20 giugno 1980) a motivo della nullità

del licenziamento, intimatole dalla datrice di lavoro s.p.a. Montedison

in base all'art. 58 c.c.n.l. per l'industria chimica che richiama il

contratto collettivo 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria, e

al contratto 31 luglio 1938 (regolamento di previdenza), che

consentirebbero il recesso del datore di lavoro al raggiungimento

dell'età pensionabile dei dipendenti, e, più in generale, in forza

dell'art. 9 r.d.l. 636/1939, di cui la Nenci contestava la legittimità

per contrasto con l'art. 37 commi 1 e 3 Cost., il pretore di Milano ha

fatto diritto alla richiesta della ricorrente ritenendo non

manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 9

r.d.l. 636/1939 in riferimento agli artt. 3 commi 1 e 2, 4 commi 1 e 2,

e 37 comma 1 Cost.

A sostegno del giudizio il pretore ha ritenuto quanto segue: mentre

il fondamento sociologico dell'anticipato pensionamento della donna è

il carattere generalmente più dequalificato (e quindi più usurante)

del lavoro femminile, la Costituzione impone il diverso modello

egualitario della elevazione della donna nel lavoro; la l. 9 febbraio

1963 n. 66 parifica la donna all'uomo nell'accesso agli uffici pubblici

e alle professioni; dal 1939 ad oggi le donne hanno, ad onta della nota

barriera, conquistato ampi spazi di qualificazione e di partecipazione;

ragioni che, sempre a giudizio del pretore, valgono a motivare il

contrasto tra l'art. 9 e gli artt. 3 e 37 Cost. Assumendo poi a

parametro l'art. 4 ritiene il pretore che una anticipazione

generalizzata del tempo di cessazione dal lavoro delle donne, pur

rispondendo in momenti di crisi ad esigenze occupazionali, introduce un

precoce disinserimento "dal contesto reale degli interessi, delle

innovazioni e dei fermenti" di donne ancora munite di capacità

partecipativa in una società industrializzata.

Avanti la Corte si è costituita soltanto la Montedison con atto 14

novembre 1976, in cui, riconosciuta alla sentenza di questa Corte

efficacia esaustiva della infondatezza della questione sollevata dal

pretore, ricorda, a confutazione dell'excursus sociologico del giudice

a quo, che nel 1939 erano in vigore norme che vietavano di adibire la

donna a lavori pesanti; ricorda che l'anticipazione del pensionamento

femminile è accolta nelle legislazioni straniere più avanzate; in

riferimento all'art. 4 rileva che questa norma non esclude, anzi

postula una graduazione di aspettative, quale è resa palese dalla

graduazione, nel collocamento, tra disoccupati, giovani in attesa di

occupazione, pensionati alla ricerca di occupazione e lavoratori

occupati in cerca di altra occupazione. Nella memoria 30 maggio 1979 la

Montedison sottolinea l'irrilevanza nella risoluzione dell'incidente di

costituzionalità della legge 9 dicembre 1977 n. 903.

Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con

atto 28 marzo 1977, in cui rileva che: a) la previdenza a favore delle

giovani lavoratrici madri, di cui ha fatto parola il pretore, nulla ha

da vedere con la minore resistenza fisica delle donne mature rispetto

agli uomini, b) la differenza di fatto tra uomini e donne continuerebbe

ad essere prevista nella contrattazione collettiva, c) l'art. 4 è male

invocato perché la minor resistenza fisica delle ultracinquantenni non

può essere scambiata per attentato al diritto delle medesime al

lavoro. L'Avvocatura generale dello Stato conclude che, se fosse valida

la tesi del pretore, avrebbero motivo di dolersene gli uomini perché

le donne tra i 55 e i 60 anni fruirebbero della stabilità del lavoro e

del trattamento pensionistico.

Alla udienza pubblica del 27 giugno 1979, nel corso della quale il

Giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'Avvocatura dello Stato, pur

insistendo nelle già prese conclusioni, ha in subordine chiesto

restituirsi gli atti al pretore onde questi verifichi la incidenza,

sulla questione, della sopravvenuta legge 903/1977.

2. - Ferrara Argia, con ricorso depositato il 16 febbraio 1977,

espose che la datrice di lavoro Rai-Radio Televisione Italiana le

aveva, con foglio 18 giugno 1976, comunicato che sarebbe stata

collocata a riposo, in applicazione dell'accordo 30 gennaio 1976, in

data 6 febbraio 1977 per il raggiungimento del 55 anno di età, che la

RAI, dopo qualche tergiversazione, non le aveva consentito di protrarre

il servizio, in qualità di capo famiglia, sino al 57 anno di età;

eccepì in via preliminare l'illegittimità costituzionale dell'art. 11

l. 604/1966 in relazione all'art. 12 (rectius 9) r.d.l. 636/1939,

così come modificato dalla l. 218/1952, nella parte in cui, a motivo

del diverso limite d'età previsto per l'acquisizione del diritto a

pensione degli uomini e delle donne, assicura la stabilità del

rapporto di lavoro delle donne lavoratrici fino al 55 anno di età, in

riferimento agli artt. 3, commi 1 e 2, 4 comma 1, 10 comma 1, e 37

commi 1 e 2 Cost.; chiese che l'adito pretore di Milano fissasse

l'udienza di comparizione delle parti per l'emanazione di provvedimento

d'urgenza ex art. 700 c.p.c., inteso ad ordinare il mantenimento di

essa ricorrente nel posto di lavoro fino al 60 anno di età e, se il

provvedimento fosse emanato dopo il 6 febbraio 1977, a reintegrarla

sino a tale data nel posto di lavoro; nel merito chiese, previa

sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale, dichiararsi il suo diritto al posto di lavoro sino al

60 anno di età.

La pur fissata udienza per l'assunzione di sommarie informazioni ai

sensi dell'art. 702 c.p.c. non aveva luogo perché la RAI acconsentì a

mantenere in servizio la Ferrara sino al 57 anno di età.

L'adito pretore, a conclusione della udienza di trattazione del

merito, anteriormente alla quale la RAI si era costituita chiedendo

respingersi le domande in via di urgenza e di merito della ricorrente e

dichiararsi la manifesta infondatezza della denuncia di

costituzionalità, ha dichiarato la non manifesta infondatezza della

questione di legittimità dell'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636

sulla considerazione che, una volta venuta meno tale norma, diverrebbe

del pari nulla, nel contesto delle leggi 604/1966 e 300/1970, la

clausola dell'accordo 30 gennaio 1976, ed ha assunto a parametri gli

artt. 3 commi 1 e 2, 4 commi 1 e 2 e 37 comma 1 Cost.

Sebbene l'ordinanza 13 aprile 1977 sia stata regolarmente

notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 334

del 7 dicembre 1977 (n. 440 r.o. 1977), nessuna delle parti si è

costituita avanti la Corte; è intervenuta la Presidenza del Consiglio

dei ministri con atto 23 novembre 1977, in cui, avendo il pretore, in

aggiunta agli argomenti esposti in precedenti ordinanze, esposto che le

esigenze fisiche e familiari della lavoratrice possono giustificare le

dimissioni di questa, non già il recesso ad nutum del datore di

lavoro, ha prospettato l'opportunità della restituzione degli atti al

giudice a quo per la valutazione della eventuale incidenza della

sopravvenuta l. 903/1977. In tale richiesta ha l'Avvocatura generale

dello Stato insistito alla pubblica udienza del 27 giugno 1979, nel

corso della quale il Giudice Andrioli ha svolto la relazione.

3. - Essendosi la s.p.a. Gruppo Lepetit appellata, nella lettera 12

agosto 1977, in cui comunicava alla dipendente Mosca Maria Carla lo

scioglimento del rapporto di lavoro alla scadenza dell'età di

pensionamento I.N.P.S., alla "consuetudine in atto presso l'azienda",

la Mosca, con ricorso depositato il 6 ottobre 1977 presso la

cancelleria della pretura di Milano, chiese la reintegrazione immediata

nel posto di lavoro ex art. 700 c.p.c., la dichiarazione

d'incostituzionalità dell'articolo 9 r.d.l. 636/1939, in riferimento

agli artt. 3 commi 1 e 2, 4 commi 1 e 2, e 37 comma 1 Cost., e del

licenziamento intimatole e la condanna della società alla riassunzione

di essa ricorrente con efficacia ex tunc, con la condanna al pagamento

di almeno cinque mensilità di retribuzione a titolo di risarcimento

danni e alla corresponsione delle retribuzioni arretrate con interessi

e rivalutazioni ex lege.

L'adito pretore, con decreti estesi in calce al ricorso, fissò non

solo l'udienza del 15 dicembre 1977 per la trattazione del merito, ma

anche l'udienza del 15 ottobre 1977 per l'assunzione di sommarie

informazioni ex art. 702 c.p.c., poi rinviata alla successiva del 25

ottobre 1977, alla quale comparve anche la resistente.

A seguito di che, l'adito pretore, con ordinanza 25 ottobre 1977,

depositata il successivo 29, ha ordinato la immediata reintegrazione

della ricorrente nel posto di lavoro occupato con le medesime mansioni,

e con altra ordinanza di pari data, depositata il successivo 29, ha

rilevato, richiamando precedenti provvedimenti di rimessione della

stessa pretura, non manifestamente infondata la questione di

costituzionalità dell'art. 9 r.d.l. 636/1939, in riferimento agli

artt. 3 commi 1 e 2, 4 commi 1 e 2, 37 comma 1, e 38 comma 2 Cost.

Sebbene la seconda ordinanza sia stata regolarmente comunicata e

notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 26 aprile

1978, nessuna delle parti si è costituita avanti questa Corte né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha

svolto la relazione.

Considerato che nelle tre controversie, che han dato occasione alla

questione di costituzionalità dell'art. 9 r.d.l. 636/1939, questa

norma è stata richiamata non già in combinazione con l'art. 11 l.

604/1966, ma in quanto la età pensionabile delle lavoratrici, fissata

nella norma medesima al 55 anno di età, forma oggetto di

contrattazioni collettive (Nenci-Montedison; Ferrara- RAI) e di non

meglio identificato uso aziendale (Mosca-Gruppo Lepetit), ma la diversa

natura di uno degli elementi della combinazione (clausola collettiva,

uso aziendale) non legittimerebbe la illazione, che sarebbe affrettata,

della inammissibilità della questione di costituzionalità e,

addirittura, della nullità dei licenziamenti, a base dei quali non

sarebbe stato, in definitiva, posto alcuno degli eventi qualificati

giustificati motivi dall'art. 3 l. 604/1966, e ciò per due ordini di

ragioni.

In primo luogo, la sequenza ora descritta postula l'applicabilità

ai tre casi della legge 604/1966, la quale suppone, all'art. 11, che il

datore di lavoro impieghi più di trentacinque dipendenti, ma questa

consistenza non è stata verificata in alcuna delle tre controversie.

In secondo luogo, le clausole collettive e l'uso aziendale, allegato

nella controversia Mosca-Gruppo Lepetit, nulla aggiungono a quanto

statuisce l'art. 11, il quale individua i limiti obiettivi della legge

604/1966 nell'impiego, da parte del datore di lavoro, di più di

trentacinque dipendenti e nel conseguimento, da parte del lavoratore,

del diritto a pensione.

Pertanto, i dispositivi delle tre ordinanze, sebbene richiamino

quale norma impugnata il solo art. 9, vanno intesi, in collegamento con

le allegazioni delle parti e con le motivazioni delle ordinanze stesse,

come idonei a sottoporre all'esame di questa Corte la questione di

legittimità delle norme, aventi forza di legge, che fissano la

cessazione, al 55 anno di età delle lavoratrici, della stabilità del

posto di lavoro.

Ciò precisato, ritorna questa Corte a constatare che difetta nelle

tre ordinanze la benché minima motivazione sulla rilevanza della

questione di costituzionalità, la quale in tanto, nel chiaro dettato

dell'art. 11, può essere ritenuta in quanto siasi constatato

l'impiego, da parte del datore di lavoro, di più di trentacinque

dipendenti. Né alla carenza dei provvedimenti di rimessione può

sopperire questa Corte assumendo che l'impiego, in imprese come la

Montedison, la RAI e il Gruppo Lepetit, di più di trentacinque

dipendenti sia fatto, che, per rientrare nella comune esperienza, può

essere posto dal giudice a base della decisione senza uopo di prove

ritualmente dedotte. Ché dell'art. 115, comma 2 c.p.c., si gioverà,

se lo crede, il pretore di Milano nel procedere a quel giudizio di

rilevanza che ha nei tre incontri omesso, laddove questa Corte non può

sostituirsi al giudice a quo in siffatto giudizio.

Al fine poi di evitare altro provvedimento di restituzione di atti

converrà che il pretore verifichi se la disputa sul coordinamento tra

gli artt. 11 legge 604/1966 e 35 legge 300/1970 esordì dal campo, che

le è stato sinora proprio, della distinzione tra reintegrazione

obbligatoria e reintegrazione reale, al tema, che qui ne interessa, dei

limiti finali del tempo di stabilità del rapporto di lavoro.

Sempre in omaggio alla direttiva della economia dei giudizi, questa

Corte non può esimersi dal raccogliere l'invito dell'Avvocatura dello

Stato a disporre la restituzione degli atti al giudice a quo onde

questi controlli la incidenza, sulla questione di costituzionalità una

volta verificatane la rilevanza, della sopravvenuta legge 9 dicembre

1977 n. 903. Al qual proposito è d'uopo riflettere che l'art. 4 di

questa legge consta non solo del primo comma, ma anche del secondo

comma, a tenor del quale le lavoratrici, che alla data di entrata in

vigore della legge (18 dicembre 1977) prestino ancora attività

lavorative pur avendo superato il 55 anno di età han diritto di

lavorare sino alla soglia del 60 anno senza comunicare l'opzione al

datore di lavoro.

Mentre la Mosca è stata reintegrata nel posto con ordinanza 25

ottobre 1977 (anteriore quindi alla entrata in vigore della legge

Anselmi), non consta che la Ferrara abbia continuato a svolgere

attività lavorativa pur dopo il 57 anno di età e che la Nenci sia

stata riassunta oppur no, ma, indipendentemente dalle concrete

peculiarità delle vicende, il dubbio sul se la lavoratrice che,

abbandonato il posto di lavoro al 55 anno di età, abbia fatto valere

in giudizio il diritto al lavoro sino al 60 anno denunciando la

incostituzionalità di norme, che tale lavoro limitano al 55 anno di

età, possa invocare a proprio favore il secondo comma dell'art. 4, ben

giustifica, anche sotto tale profilo, la restituzione degli atti al

pretore di Milano perché, con il rispetto delle direttive impartite

all'interprete dall'art. 12 disp. prelim. c.c., sciolga tale dubbio e,

ad un tempo, saggi la conformità dell'art. 4 ai precetti

costituzionali (dubbio sollevato da qualche datore di lavoro).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i tre procedimenti;

ordina la restituzione degli atti al pretore di Milano, che con le

ordinanze 4 ottobre 1976, 13 aprile e 25 ottobre 1977, ha dichiarato

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636.

CosI deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte