Art. 58 c.c.
Dichiarazione di morte presunta dell'assente
[1]Quando sono trascorsi ((cinque)) anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, puo' con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
[2]In nessun caso la sentenza puo' essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore eta' dell'assente.
[3]Puo' essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.
Testo vigente dal 18 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 344 su Normattiva