Ordinanza n. 105/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/05/1982 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 1423/1956
- art. 3legge 1423/1956
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3,
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale) promosso
con ordinanza emessa l'11 novembre 1975 dal Pretore di Firenze, nel
procedimento penale a carico di Vespertino Rosario ed altro, iscritta
al n. 178 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con ordinanza dell'11 novembre 1975 il pretore di
Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 17 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 5, 3 comma, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui prevede che il Tribunale,
nell'applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale
della pubblica sicurezza, prescriva tra l'altro, "di non associarsi
abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte
alle misure di prevenzione o di sicurezza".
Considerato che una questione identica, proposta in relazione ai
medesimi parametri costituzionali, è stata già dichiarata non fondata
da questa Corte con la sentenza n. 27 del 1959, rispetto alla quale
l'ordinanza non propone argomentazioni o profili nuovi;
che in tale decisione si è, in particolare, precisato che la
prescrizione in discorso - ispirata "alla direttiva fondamentale
dell'attività di prevenzione, cioè tener lontano l'individuo
sorvegliato dalle persone e dalle situazioni che rappresentano il
maggior pericolo" - si informa nel suo contenuto "a un rigoroso
criterio di necessità";
che inoltre, rispetto alle ipotesi estreme già in tale occasione
prospettate ed ora riproposte, - "se cioè nel divieto di associarsi
non sia per avventura da comprendersi ogni forma di abituale
accompagnarsi ad altra persona per qualsiasi ragione di lavoro, di
affetto, di cultura, di amicizia ecc....", non può che ribadirsi
quanto già nella predetta sentenza si è rilevato: e cioè, da un
lato, che l'indagine da effettuarsi al riguardo esula dai compiti della
Corte, trattandosi di specificazioni che "importano in sostanza una
determinazione dei concreti elementi di fatto che concorrono volta per
volta a realizzare la fattispecie del reato di trasgressione agli
obblighi della sorveglianza speciale"; e, dall'altro lato, che "al
giudice penale, cui l'indagine spetta, non dovrà sfuggire né il
carattere eccezionale delle limitazioni di libertà in questione, che
non può non riflettersi sul significato da attribuire ai termini
adoperati dalla legge, né la distinzione, che certo merita di essere
considerata, fra i contatti sociali che la legge specificamente indica
come pericolosi e quelli che costituiscono il normale e quotidiano
svolgimento dei rapporti della vita, inibito di regola soltanto a chi
è sottoposto a misure detentive";
che infine, con riferimento all'ipotesi, pure prospettata nella
ordinanza di rimessione, che nella previsione in discorso possa
ritenersi ricompresa anche la "riunione occasionale" con persone
sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è appena il caso di
ricordare che per giurisprudenza costante quello in questione è un
reato a condotta plurima, sicché per la sua sussistenza è necessaria
una frequenza od abitualità di incontri, contatti o rapporti e non
basta, invece, l'accompagnamento occasionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, 3 comma, della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, nella parte in cui prevede che il tribunale, nell'applicare la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza, prescriva, tra l'altro, "di non associarsi abitualmente alle
persone che hanno subito condanne e sono sottoposte alle misure di
prevenzione o di sicurezza" sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 17
Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte