Art. 17 cost.
[1]I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
[2]Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
[3]Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti