Ordinanza n. 105/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo
comma, e 4 del d.l.lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (Assistenza malattia
per i lavoratori in agricoltura), promosso con ordinanza emessa il 19
novembre 1983 dal Pretore di Palestrina, iscritta al n. 268 del
registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 76 prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Palestrina, con ordinanza in data 19
novembre 1983, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, ultimo
comma, e 4 d.l. lgt. 9 aprile 1946 n. 212 (Assistenza malattia per i
lavoratori in agricoltura), nella parte in cui subordinano il
riconoscimento del diritto alla prestazione di malattia per i
lavoratori agricoli all'esecuzione di lavoro per più di 51 giornate
all'anno, così assoggettandoli a diverso trattamento rispetto ai
lavoratori dell'industria per i quali il diritto stesso è
riconosciuto fin dall'inizio del rapporto di lavoro;
che in tali termini, identica questione è già stata dichiarata
infondata da questa Corte con sentenza 3 giugno 1970 n. 87 e che
l'ordinanza di rimessione non solleva nuovi o diversi profili di
illegittimità costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, e 4 d.l.lgt. 9 aprile
1946 n. 212, sollevata dal Pretore di Palestrina in riferimento agli
artt. 3 e 38 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte