Ordinanza n. 105/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 166 del
codice penale e degli artt. 29, 234, ultimo comma, e 235, ultimo
comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza
emessa il 6 luglio 1989 dal Tribunale militare di Padova nel
procedimento penale a carico di Pomo Federico, iscritta al n. 467 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza
emessa il 6 luglio 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
27, primo e terzo comma, della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale: 1) degli artt. 234 ultimo comma e 235
ultimo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui
prevedono che la pena accessoria della rimozione dal grado consegue
automaticamente a condanne per determinati reati previsti dal Codice
penale militare di pace (nei casi di specie per appropriazione
indebita aggravata e truffa); 2) dell'art. 29 del codice penale
militare di pace, nell'ipotesi che fosse accolta la questione sub 1;
3) dell'art. 166 del codice penale, nella parte in cui esclude
l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 60 del 1990, ha
già dichiarato manifestamente inammissibile questione identica a
quella sub 1 (in essa assorbita la questione sub 2) e inammissibile
la questione relativa all'art. 166 del codice penale;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 234, ultimo comma, e 235, ultimo comma,
del codice penale militare di pace, e dell'art. 166 del codice
penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo
comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con
ordinanza 6 luglio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte