Ordinanza n. 105/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 412/1991
- art. 20legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 maggio 1992 dal Vice-Pretore di
Avezzano - Sezione distaccata di Tagliacozzo, nel procedimento civile
vertente tra Grasso Antonino e l'Ente ferrovie dello Stato, iscritta
al n. 481 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno
1992;
2) ordinanza emessa il 7 luglio 1992 dal Pretore di Locri nel
procedimento civile vertente tra Badolato Pasquale e l'Ente ferrovie
dello Stato, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale dell'anno 1992;
Visti l'atto di costituzione di Badolato Pasquale, nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Vice-Pretore di Avezzano - Sezione distaccata di
Tagliacozzo, nel procedimento civile vertente tra Grasso Antonino e
l'Ente ferrovie dello Stato, con ordinanza del 10 maggio 1992 (R.O.
n. 481 del 1991), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, il quale prevede come utili per i benefici previsti
dall'art. 20 della legge n. 958 del 1986, solo il servizio militare
in corso alla data di entrata in vigore della legge oppure prestato
successivamente;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli
artt. 3 e 52 della Costituzione per la disparità di trattamento che
si verifica, solo per l'elemento temporale, tra cittadini che hanno
effettuato la stessa prestazione e per il pregiudizio che una
categoria subisce per l'adempimento di un obbligo costituzionalmente
imposto;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la inammissibilità o per la infondatezza della questione;
che la stessa questione è stata sollevata dal Pretore di Locri
con ordinanza del 7 luglio 1992 (R.O. n. 582 del 1992) nel giudizio
tra Badolato Pasquale ed Ente FF.SS con identici argomenti;
che anche in questo giudizio è intervenuta l'Avvocatura
Generale dello Stato, che ha rassegnato conclusioni identiche a
quelle del giudizio precedente, e si è costituita la parte privata
che ha concluso per l'accoglimento della questione;
Considerato che i due giudizi, siccome prospettano la stessa
questione possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;
che la stessa questione, con sentenza n. 455 del 1992, è stata
dichiarata non fondata;
che non sono stati dedotti motivi nuovi o diversi che possono
fondare una diversa decisione;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 52 della
Costituzione, sollevata dal Vice-Pretore di Avezzano - Sezione
distaccata di Tagliacozzo, e dal Pretore di Locri rispettivamente con
ordinanze n. 481 e n. 582 del 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte