Ordinanza n. 105/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1997 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5-bislegge 333/1992
- art. 1legge 549/1995
- art. 1legge 359/1992
citata
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 28Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 43Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 3legge 662/1996
- art. 5-bislegge 662/1996
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6,
del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359,
come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi
con ordinanze emesse il 23 gennaio 1996 dal tribunale di Reggio
Calabria, il 27 febbraio 1996 dal tribunale di Benevento, il 2
settembre 1996 dal giudice istruttore presso il tribunale di Bologna,
il 15 febbraio ed il 30 gennaio 1996 dal tribunale di S. Maria Capua
Vetere, il 23 gennaio 1996 dal tribunale di Reggio Calabria, il 18
ottobre 1996 dal tribunale di Frosinone ed il 27 febbraio 1996 dal
tribunale di S. Maria Capua Vetere, rispettivamente iscritte ai nn.
1233, 1246, 1258, 1297, 1298, 1321, 1329 e 1331 del registro
ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 46, 49 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n.
1, prima serie speciale,
dell'anno 1997;
Visto l'atto di costituzione della FE.FRA. s.r.l;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso di otto giudizi per risarcimento danni da
illegittima occupazione acquisitiva di fondi di proprietà privata
interessati dalla realizzazione di opere pubbliche, i tribunali di
Reggio Calabria (con due ordinanze: nn. 1233 e 1321 del 1996), Santa
Maria Capua Vetere (con tre ordinanze: nn. 1297, 1298, 1331 del 1996)
Benevento (n. 1246/1996), Frosinone (n. 1329/1996) ed il g. i. presso
il tribunale di Bologna (1258/1996) hanno sollevato - in riferimento
complessivamente agli artt. 3, 24, 28, 42, 43, 97 e 113 della
Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale
del comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in
legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), nella parte in cui detta norma estende al
"risarcimento del danno" (conseguente alla perdita del suolo
illegittimamente occupato, con effetto appropriativo, dalla pubblica
amministrazione) i medesimi criteri da essa stabiliti per la
determinazione dell'indennizzo espropriativo;
che nei giudizi innanzi alla Corte non vi è stata costituzione
di parti (tranne che in quello sollevato dal tribunale di Bologna)
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato - a prescindere dalla nuova disciplina della materia
introdotta dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
aggiuntivo di un comma 7-bis al citato art. 5-bis - che la norma
impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, e
dichiarata illegittima, in parte qua, con sentenza n. 369 del 2
novembre 1996;
che ciò comporta, comunque, la manifesta inammissibilità della
odierna questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11
luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito
dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.
Il Presidente e redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte