Ordinanza n. 1054/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/11/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 222/1984
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
12 giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina dell'invalidità
pensionabile") promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1988 dal
Pretore di Gorizia nel procedimento civile vertente tra Frasso
Marinella e INPS, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di Gorizia con ordinanza in data 11
gennaio 1988 (r.o. n. 201 del 1988) ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 12 giugno 1984 n. 222
("Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile") in
riferimento agli artt. 3, 38 Cost.;
che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in
cui, prevedendo che l'assegno di invalidità e la pensione di
inabilità non possano essere liquidati a quei lavoratori che, pur
avendone titolo, abbiano presentato la relativa domanda,
successivamente al compimento dell'età pensionabile, violerebbe
l'art. 3 Cost. ponendo in essere una ingiustificata disparità di
trattamento del lavoratore invalido a seconda che abbia o non
compiuto l'età pensionabile (e a prescindere dal fatto che abbia o
meno maturato i requisiti necessari ad ottenere la pensione di
vecchiaia), ovvero in relazione al momento di presentazione della
domanda;
che un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale viene
ravvisato nella circostanza che la norma impugnata nega il diritto
all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità ai
lavoratori che abbiano raggiunto l'età pensionabile a prescindere
dalla possibilità o meno, per gli stessi, di usufruire di altri
trattamenti previdenziali, e in particolare della pensione di
vecchiaia, ponendosi così in contrasto con l'art. 38, secondo comma,
che impone di assicurare comunque ai lavoratori "mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita in caso di invalidità";
che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento
l'Avvocatura Generale dello Stato;
Considerato che la norma denunciata è stata già dichiarata
costituzionalmente illegittima da questa Corte con sentenza n. 436
del 1988;
che l'avvenuta eliminazione dall'ordinamento giuridico della
disposizione impugnata rende la questione manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984,
n. 222 ("Revisione della disciplina della invalidità pensionabile"),
perché già dichiarato illegittimo con sentenza n. 436 del 1988,
(questione sollevata dal Pretore di Gorizia con l'ordinanza indicata
in epigrafe).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1054 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte