Ordinanza n. 106/1957
Altra decisione · depositata il 08/07/1957 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 43/1949
usata come parametro
citata
- art. 13legge 2892/1885
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della
legge 28 febbraio 1949, n. 43, e della legge 15 gennaio 1885, n. 2892,
promosso con l'ordinanza 1 giugno 1956 del Tribunale di Palermo,
pronunciata nella causa civile vertente tra Scaduto Scardina Giovanni
ed Onofrio e la Gestione INA-Casa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 329 del
Registro ordinanze 1956.
Viste la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri e le deduzioni della Gestione INA-Casa;
udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1957 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto Avv. gen. dello Stato Francesco Agrò.
Ritenuto che, in seguito all'espropriazione di alcuni terreni in
Bagheria, di proprietà dei signori Giovanni ed Onofrio Scaduto
Scardina, a favore della Gestione INA-Casa per la costruzione di alcuni
lotti di case popolari, il consulente tecnico, nominato dal Tribunale
di Palermo, determinava l'ammontare delle indennità di espropriazione
ai sensi dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul
risanamento della città di Napoli, legge richiamata dalla legge 28
febbraio 1949, n. 43, contenente provvedimenti per incrementare
l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per
lavoratori. A tale determinazione dell'indennizzo si opponevano i
signori Scaduto Scardina, sostenendo che la suddetta indennità andava
determinata non secondo i criteri della legge per Napoli bensì secondo
il principio generale di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilità. Nel corso del giudizio
gli attori eccepivano l'illegittimità costituzionale delle citate
disposizioni delle leggi del 1885 e del 1949, perché in contrasto con
l'art. 42 della Costituzione, ed il Tribunale, ritenendo non
manifestamente infondata la questione, ha emanato l'ordinanza indicata
in epigrafe, con cui ha sollevato la relativa questione di legittimità
costituzionale.
Considerato che la rilevanza, ai fini del giudizio instaurato
davanti al Tribunale di Palermo, della questione di legittimità
costituzionale sottoposta al suo esame, non appare sufficientemente
dimostrata nell'ordinanza di rinvio. Gli attori sostenevano, in linea
principale, che la indennità di espropriazione doveva essere
determinata non secondo le norme contenute nella legge 15 gennaio 1885,
n. 2892, sul risanamento della città di Napoli, bensì secondo i
principi contenuti nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilità. Gli attori, poi,
nell'ipotesi che si fosse ritenuta applicabile la legge per Napoli,
prospettavano la questione di legittimità costituzionale di tale legge
e dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che ne fa richiamo.
Il Tribunale, nella sua ordinanza, non ha preso in esame la richiesta
principale avanzata dagli attori, di modo che potrebbe accadere, come
esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, che la soluzione della
questione di legittimità costituzionale qui prospettata non giovi al
giudizio nel quale la questione stessa è stata sollevata; il che si
verificherebbe se in un secondo momento il Tribunale decidesse che la
legge per Napoli non sia applicabile nella specie sottoposta al suo
esame.
Occorre, pertanto, che il Tribunale, ai fini del giudizio di
rilevanza, prenda in esame la questione fondamentale prospettata dalle
parti e ne dia adeguata motivazione, rinviando gli atti a questa Corte
solo se, dopo tale esame, il Tribunale stesso giudicherà che la
questione principale relativa alla non applicabilità, nella specie,
della legge per Napoli sia infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1957:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte