Corte costituzionale

Ordinanza n. 106/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/12/1964 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b,

del T. U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1964 dal

Pretore di Soriano Calabro nel procedimento civile vertente tra Vari'

Antonio e l'Esattoria comunale di Soriano Calabro, iscritta al n. 65

del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 126 del 23 maggio 1964.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1964 la relazione

del Giudice Giuseppe Chiarelli;

Ritenuto che con ordinanza del Pretore di Soriano Calabro, in data

9 marzo 1964, è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 207, lett. b, del T. U. delle leggi sulle

imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in

riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma, della

Costituzione;

che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 126 del 23 maggio

1964;

che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 42 del 16 giugno

1964, ha dichiarato non fondata la questione predetta;

che i motivi esposti in detta sentenza hanno successivamente

trovato conferma nella sentenza n. 93 del 19 novembre 1964, che ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 208 e 209 dello stesso T. U., proposta in relazione agli

artt. 3, 24 e 42 della Costituzione;

che non sono stati proposti nuovi motivi per modificare la predetta

decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 207, lett. b, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma,

della Costituzione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, ed

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Soriano Calabro.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte