Ordinanza n. 106/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 113Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 2legge 166/1941
- art. 4legge 166/1941
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 113,
quinto comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza) e degli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941,
n. 166 (Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 maggio 1972 dal pretore di Modena nel
procedimento penale a carico di Piccinini Maurizio ed altri, iscritta
al n. 265 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972;
2) ordinanza emessa il 4 maggio 1973 dal pretore di Modena nel
procedimento penale a carico di Bonavita Massimo, iscritta al n. 311
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che con due ordinanze, emesse dal pretore di Modena il 19
maggio 1972 nel corso di un procedimento penale a carico di Piccinini
Maurizio ed altro ed il 4 maggio 1973 nel corso di un procedimento
penale a carico di Bonavita Massimo, è stata sollevata, in riferimento
agli articoli 21 e 3, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 113, comma quinto, del r.d. 18
giugno 1931, n. 773 (t.u. delle leggi di pubblica sicurezza) e degli
artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, recante "Norme
integrative della disciplina delle pubbliche affissioni", nel dubbio
che tali norme che vietano le affissioni di scritti, disegni, stampati
e manoscritti fuori dei luoghi destinati dalla competente autorità
amministrativa siano in contrasto con la libertà costituzionale di
manifestazione del pensiero, regolandone limitativamente il concreto
esercizio, introducendo una sostanziale censura sul pensiero scritto e
demandando all'autorità amministrativa, anziché alla legge, la
fissazione dei criteri prati ci e la determinazione degli spazi su cui
eseguire le affissioni, e violino altresì il principio costituzionale
di eguaglianza, ponendo un ostacolo di ordine economico sociale
all'esercizio di una libertà primaria ed essenziale al pieno sviluppo
della persona umana ed all'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che le medesime questioni o questioni strettamente
analoghe sono state dichiarate non fondate da questa Corte con le
sentenze 5 giugno 1956, n. 1, 3 luglio 1957, n. 121, 20 giugno 1961, n.
38, 4 giugno 1964, n. 48, 16 giugno 1965, n. 49, e 24 giugno 1970, n.
129, e manifestamente infondate con l'ordinanza 16 dicembre 1965, n.
97;
che in tali occasioni, questa Corte, con particolare riferimento
alla libertà di manifestazione del pensiero, ha più volte chiarito
che la disciplina delle modalità di esercizio di un diritto non
costituisce per se stessa lesione del diritto medesimo e non è perciò
costituzionalmente vietata anche se possa derivarne indirettamente una
qualche limitazione sempre che il diritto stesso non ne risulti
snaturato o non ne sia reso più difficile o addirittura impossibile
l'esercizio; che le norme che regolano l'affissione di stampati, di
giornali murali e di manifesti di propaganda durante la campagna
elettorale non instaurano né direttamente, né indirettamente alcuna
forma di censura; che, infine, una certa sfera di discrezionalità -
specie se limitata e controllata e, per alcuni aspetti, tecnica - si
deve riconoscere all'autorità amministrativa, perché le leggi, e
tanto meno la Costituzione, non possono prevedere e disciplinare tutte
le mutevoli situazioni di fatto, né graduare in astratto e in anticipo
le limitazioni poste all'esercizio dei diritti;
che in alcune di tali decisioni questa Corte ha altresì chiarito
in relazione al principio costituzionale di eguaglianza, e con
particolare riferimento alla propaganda elettorale, con argomento che
può e deve estendersi, per identità di ragioni, anche a quanto
riguarda più largamente il regime delle affissioni in genere, che una
rigorosa disciplina in materia tende proprio ad assicurare che lo
svolgimento della vita democratica sia garantito a tutti in condizioni
di parità e non sia di fatto ostacolato da situazioni economiche di
svantaggio o politiche di minoranza;
che nelle suddette ordinanze di rinvio non vengono addotti
argomenti nuovi che possano indurre a discostarsi dalle precedenti
decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo I953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 113, comma quinto, del r.d. 18 giugno 1931, n.
773 (t.u. delle leggi di pubblica sicurezza) e degli artt. 2 e 4 della
legge 23 gennaio 1941, n. 166, recante "Norme integrative della
disciplina delle pubbliche affissioni", sollevate, in riferimento agli
artt. 21 e 3, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in
epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte