Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - AFFISSIONI PUBBLICHE - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 113, QUINTO COMMA, E LEGGE 23 GENNAIO 1941, N. 166, ARTT. 2 E 4 - AFFISSIONI FUORI DEGLI SPAZI A CIO' DESTINATI - DIVIETO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 3, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli articoli 21 e 3, secondo comma, della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale relative all'art. 113, comma quinto, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) e degli artt. 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 recante "Norme integrative della disciplina delle pubbliche affissioni".
Riguarda ancheart. 4 legge 166/1941art. 2 legge 166/1941
LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - AFFISSIONI PUBBLICHE - LEGGE 23 GENNAIO 1941, N. 166, ARTT. 2 E 4; D.L.C.P.S. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1417, ART. 9; T.U. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 113; COD. PEN., ART. 663 - NON VIOLANO L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - AFFISSIONI DI STAMPATI O MANOSCRITTI FUORI DEGLI SPAZI A CIO' DESTINATI - CONTRAVVENZIONE - POTERE DELL'AUTORITA' DI DETERMINARE GLI SPAZI - PRETESA INSINDACABILITA' - INSUSSISTENZA - NON VIOLANO L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 L. 23 gennaio 1941 n. 166, 9 D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, 113 T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e 663 C.P. - nella parte in cui contemplano come contravvenzione l'affissione di stampati o manoscritti fuori degli spazi a cio' destinati - sollevata, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, sul presupposto che il potere dell'autorita' in ordine alla determinazione o meno degli spazi stessi, sia illimitato o insindacabile. Tale assunto e' erroneo essendo l'autorita' locale obbligata, in base al citato art. 9 del D.L.C.P.S. 1947, N. 1417, alla predeterminazione degli spazi e dovendo provvedere, in caso di eventuale inerzia, il prefetto in via definitiva; all'osservanza dei predetti doveri d'ufficio soccorrono apposite norme penali (art. 328 e 323 cod. pen.). L'esigenza di assicurare appositi spazi per consentire la manifestazione del pensiero va contemperata con altre esigenze pubbliche, quali quella della tutela dell'estetica e del decoro cittadino, della sicurezza connessa alla viabilita', come chiaramente emerge dalla normativa impugnata. Inoltre, per giurisprudenza costante della Corte, anche con specifico riferimento a casi similari, le disposizioni che disciplinano l'esercizio di un diritto sono legittime - perche' il concetto di limite e' insito nel concetto di diritto - "sempreche' il diritto attribuito dalla Costituzione non venga ad essere snaturato" il che non si verifica, per le ragioni suddette, nel caso in esame (sentenze n. 48 del 1964; n. 49 del 1965; n. 1 del 1956, con la quale fu negato il contrasto con l'art. 21 della Costituzione del quinto comma dell'art. 113 t.u.l.p.s.).
Riguarda ancheart. 2 legge 166/1941art. 663 Codice penaleart. 4 legge 166/1941
LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - AUTORIZZAZIONE DI P.S. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEI COMMI PRIMO, SECONDO, TERZO, QUARTO, SESTO E SETTIMO DELL'ART. 113 DEL T.U. DELLE LEGGI DI P.S..
Vedi: Sent. n. 1/1956 H.
QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DELLA NORMA.
Vedi: Ord. n. 24/1956 C.
SICUREZZA PUBBLICA - ART. 113 T.U. DELLE LEGGI DI P.S., COMMI PRIMO, SECONDO, TERZO, QUARTO, SESTO E SETTIMO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER SOPRAVVENUTA INEFFICACIA (IN SEGUITO A DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA') DELLE NORME IMPUGNATE.
Le norme che la Corte dichiara costituzionalmente illegittime cessano di avere efficacia (in base al disposto dell'art. 136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (ex art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87), rimanendo cosi' escluso che si proceda a nuovi giudizi. Pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale concernente norme gia' riconosciute contrastanti con precetti della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 21 Cost. - dell'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo, che richiedono la licenza dell'Autorita' di p.s. per distribuire o mettere in circolazione o affiggere in luoghi pubblici scritti, disegni o giornali). Cfr.: sentenza n. 1 del 5 giugno 1956.
SICUREZZA PUBBLICA - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ART. 113, COMMI PRIMO, SECONDO, TERZO, QUARTO, SESTO E SETTIMO T.U. LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - CONTRASTO CON L'ART. 21 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLE NORME IMPUGNATE. (COST., ART. 136, COMMA PRIMO; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, SECONDO COMMA, 29 E 30, TERZO COMMA; NORME INTEGRATIVE, ART. 9, SECONDO COMMA).
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento all'art. 21 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 113, commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo T.U. leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, che vietavano di distribuire, mettere in circolazione o affiggere scritti o disegni in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell'autorita' locale di p.s.). Cfr.: sent. n. 1 del 1956.
SICUREZZA PUBBLICA - MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ART. 113, COMMI PRIMO, SECONDO, TERZO, QUARTO. SESTO E SETTIMO T.U. LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - CONTRASTO CON L'ART. 21 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLE NORME IMPUGNATE. (COST., ART. 136, COMMA PRIMO; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, SECONDO COMMA, 29 E 30, TERZO COMMA; NORME INTEGRATIVE, ART. 9, SECONDO COMMA).
Ved. ord. n. 92/57.
SICUREZZA PUBBLICA - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI - STAMPA - ARTT. 68 E 113 T.U. LEGGI DI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - PARIFICAZIONE - ESCLUSIONE.
Gli artt. 68 e 113 del T.U. delle leggi di p.s. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sono diversi per contenuto e finalita', in quanto l'uno riguarda, oltre alle rappresentazioni teatrali o cinematografiche, che in molti casi possono essere considerate manifestazioni del pensiero ai sensi dell'art. 21 Cost., una lunga serie di altri fatti che non hanno a che vedere con la manifestazione del pensiero, laddove l'altro si occupa esclusivamente di stampa e di comunicazioni al pubblico con uso di mezzi luminosi od acustici, cioe', in una forma od altra, di manifestazioni del pensiero. Inoltre, mentre l'art. 68 mira ad evitare che i fatti in esso elencati possano in certi casi avere conseguenze pregiudizievoli per altri diritti e beni che pur sono tutelati dalla Costituzione, l'art. 113 mira invece, per mezzo di licenze e divieti, a limitare indiscriminatamente pubbliche manifestazioni di pensiero. Pertanto e' infondata la parificazione dei due articoli.
Riguarda ancheart. 68 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ART. 21 COST. - ESTENSIONE DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE - LIMITI - DIFFUSIONE DI SCRITTI O DISEGNI - AUTORIZZAZIONE DI P.S. - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' - INSUSSISTENZA.
E' evidentemente da escludere che con la enunciazione del diritto di libera manifestazione del pensiero la Costituzione abbia consentito attivita' le quali turbino la tranquillita' pubblica, ovvero abbia sottratto alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati. Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimita' costituzionale dell'art. 113 T.U. leggi di p.s., se il conferimento del potere ivi indicato all'Autorita' di pubblica sicurezza risultasse vincolato al fine di impedire fatti costitutivi di reati o che, secondo ragionevoli previsioni, potrebbero provocarli. Nessuna determinazione in tal senso vi e' peraltro nel detto articolo.
MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - AUTORIZZAZIONE DI P.S. PER DIFFUSIONE DI SCRITTI E DISEGNI - ART. 113 T.U. LEGGI DI P.S., APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 - POTERE DISCREZIONALE ILLIMITATO DELLA PUBBLICA AUTORITA', NONOSTANTE IL RICORSO AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PREVISTO DAL DECR. LEGISL. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1382 - CONTRASTO CON L'ART. 21, PRIMO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, col prescrivere per la diffusione, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, di scritti o disegni, l'autorizzazione di P.S. e non imponendo alcun limite al potere discrezionale conferito all'autorita', sembra far dipendere quasi da una concessione della stessa autorita', il diritto di manifestazione del pensiero, con ogni mezzo, che invece l'art. 21 della Costituzione riconosce incondizionatamente a tutti. Pur avendo notevolmente ridotto l'ampiezza di tale potere, il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 (che consente il ricorso al Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti dell'Autorita' di pubblica sicurezza che abbiano negato l'autorizzazione, disponendo che la decisione del Procuratore della Repubblica li sostituisca a tutti gli effetti) non ne ha eliminato la indeterminatezza originaria, per cui continua a sussistere una eccessiva estensione di discrezionalita', cosi' per l'autorita' di pubblica sicurezza come per l'organo chiamato a controllarne l'attivita'. Le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'art. 113 T.U. leggi di P.S., vanno quindi dichiarate costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.
Riguarda ancheart. 1 d.l. 1382/1947art. 2 d.l. 1382/1947
DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - EFFETTI SU ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 113, COMMI PRIMO, SECONDO, TERZO, QUARTO, SESTO E SETTIMO, T.U. LEGGI P.S. - CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 1 D. LG. 8 NOVEMBRE 1947, N. 1382.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dello art. 113 commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo del T.U. delle leggi di P.S. deriva come conseguenza la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 D. Lg. 8 novembre 1947, n. 1382, e la inoperativita' dell'art. 663 Cod.pen. in quanto riferibile per la sanzione all'art. 113 T.U. leggi di p.s..
Riguarda ancheart. 663 Codice penale
MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - AUTORIZZAZIONE DI P.S. - POTERE DISCREZIONALE ILLIMITATO DELLA PUBBLICA AUTORITA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IMPUGNATA.
Le norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 113 T.U. leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, essendo state gia' dichiarate costituzionalmente illegittime, hanno cessato di avere efficacia e non possono essere applicate dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Pertanto, e' da escludere che si proceda a nuovi giudizi di legittimita' costituzionale nei loro confronti. V. Sent. n. 1/1956.
MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - AUTORIZZAZIONE DI P.S. - CONTRASTO CON I PRINCIPI ESPRESSI NELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IMPUGNATA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' riconosciuta fondata da una precedente pronuncia della Corte, per effetto della quale le norme impugnate hanno cessato di avere efficacia e sono divenute inapplicabili dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art.21 Cost. - dell'art.113, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, T.U. leggi di p.s. approvato con R.D.18 giugno 1931, n.773, relativo alla licenza richiesta per distribuire o mettere in circolazione o affiggere in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni o giornali). V. Sent. n. 1/1956.