Ordinanza n. 106/1979
Altra decisione · depositata il 01/08/1979 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 15
luglio 1966, n. 604 (limite di età pensionabile per le lavoratrici),
promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1977 dal pretore di Napoli
Barra, nel procedimento civile vertente tra Solla Nicolina e s.p.a.
Italtrafo, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 14 settembre
1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza 30 maggio 1977 (ritualmente comunicata e
notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 14
settembre 1977; n. 322 reg.ord. 1977), il pretore di Napoli Barra,
provvedendo sul ricorso, con cui Solla Nicolina aveva chiesto
annullarsi il licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro società
Italtrafo per aver raggiunto il limite della età pensionabile e
disposto, ai sensi dell'art. 181. 300/1970, la sua reintegrazione nel
posto di lavoro, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione
di costituzionalità dell'art. 11 l. 604/1966, in riferimento agli
artt. 3 e 37 Cost., nella parte in cui nello stabilire che le
disposizioni della legge non si applicano ai lavoratori che siano in
possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di
vecchiaia fissa limiti di età diversi - rispettivamente 55 e 60 anni -
per le donne e gli uomini.
Nel provvedimento di rimessione il pretore assoggetta a verifica i
due argomenti posti a base della sentenza n. 123/1969 della Corte: la
minore resistenza fisica della donna perché se sussistesse,
giustificherebbe il divieto di lavoro delle ultracinquantenni e non il
recesso ad nutum del datore di lavoro; la parallela funzione familiare
della donna perché, se valida, dovrebbe giustificarne una maggiore
sicurezza nel mondo di lavoro, non già la minore durata complessiva.
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16
settembre 1977 in cui ha riassunto le ragioni esposte in altri atti di
intervento, poi richiamate all'udienza pubblica del 27 giugno 1979 nel
corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione.
Considerato che, essendo le norme sui licenziamenti individuali
subordinate dall'art. 11 della l. 604/1966 che le detta, al duplice
presupposto dell'impiego, da parte del datore di lavoro, di più di 35
dipendenti e del conseguimento, da parte del lavoratore, del diritto a
pensione, la questione di costituzionalità di norme, che disciplinano
il conseguimento di tale diritto, quale presupposto, necessario ma non
sufficiente, della stabilità del posto di lavoro, in tanto è
rilevante in quanto sia verificata la sussistenza del primo
presupposto, si vuol dire l'impiego di più di trentacinque dipendenti.
Orbene, il pretore, lungi dal soddisfarla, non ha neppure avvertito
tale esigenza e, pertanto, gli atti gli vanno restituiti onde sia
colmata la lacuna.
Ad evitare altra restituzione di atti converrà che il giudice a
quo verifichi se la disputa sul coordinamento tra gli artt. 11 l.
604/1966 e 35 l. 300/1970 evada dal campo, che le è stato sinora
proprio, della distinzione tra reintegrazione obbligatoria e
reintegrazione reale, al tema in discorso dei limiti finali del tempo
di stabilità del rapporto di lavoro.
Poiché, infine, è sopravvenuta la l. 9 dicembre 1977 n. 903 sulla
parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, la
direttiva della economia dei giudizi suggerisce che il pretore, sciolti
i dubbi che si sono sollevati in guisa da rendere ammissibile
l'incidente di costituzionalità, verifichi la incidenza sulla
questione di legittimità dell'art. 4 di detta legge, il quale non si
limita a statuire che le lavoratrici, anche se in possesso dei
requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare
di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età
previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi
almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla
pensione di vecchiaia (comma 1, ma soggiunge al 2 comma che per le
lavoratrici, che alla data dell'entrata in vigore della legge (18
dicembre 1977) prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato
i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde
dalla comunicazione al datore di lavoro.
È da indagare se alla fattispecie descritta nel 2 comma possa
essere ricondotta, nel rispetto delle direttive impartite
all'interprete dall'art. 12 disp. prelim. c.c., la condizione, ad un
tempo processuale e sostanziale, di lavoratrici, che, sebbene, come la
Solla, più non prestino, al 18 dicembre 1977, attività lavorativa per
essere state licenziate, siansi, come la Solla, rivolte al giudice per
l'accertamento della nullità del licenziamento. Equiparazione, che,
ove fosse constatata, giustificherebbe l'applicazione delle
disposizioni della l. 604/1966 e successive modificazioni e
integrazioni in deroga all'art. 11 della legge stessa (in tali sensi il
quarto comma dell'art. 4) e renderebbe superfluo l'esame della
questione di legittimità dell'art. 11.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone la restituzione degli atti al pretore di Napoli Barra, che
ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 11 legge 604/1966
in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione con ordinanza 30
maggio 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte