Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI - LICENZIAMENTO INTIMATO (PRIMA DELLA LEGGE N. 108 DEL 1990) A LAVORATORE OCCUPATO PRESSO IMPRESA CON MENO DI TRENTACINQUE DIPENDENTI - INAPPLICABILITA' DELLA TUTELA OBBLIGATORIA DI CUI ALLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI RIMOZIONE DI OSTACOLI E LIMITAZIONI DI FATTO ALLA LIBERTA' E ALLA STESSA EGUAGLIANZA, NONCHE' DELLA TUTELA DEL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Secondo quanto affermato dalla Corte in precedente pronuncia, non e' irragionevole che il legislatore, nell'esercizio del potere discrezionale spettantegli in materia, abbia escluso, nell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dalla tutela obbligatoria avverso i licenziamenti, dalla stessa legge prevista, i lavoratori occupati presso imprese con meno di trentacinque dipendenti. Non puo' quindi adottarsi diversa decisione sulla questione risollevata nei confronti di tale esclusione, in base a motivi sostanzialmente coincidenti con quelli allora respinti, e riguardo ad una fattispecie - risalente alla stessa epoca di quelle oggetto delle ordinanze gia' esaminate - alla quale il giudice 'a quo' ha escluso che possano applicarsi le nuove piu' favorevoli disposizioni introdotte - come dalla stessa Corte auspicato - con la non retroattiva legge n. 108 del 1990. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 35, primo comma, Cost., dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604). - Sent. n. 2/1986.
LAVORO (TUTELA DEL) - LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE CON MENO DI 35 DIPENDENTI COMPLESSIVAMENTE - LICENZIAMENTO - INAPPLICABILITA' DELLE GARANZIE PREVISTE PER I DIPENDENTI DA IMPRESE DI MAGGIORI DIMENSIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Restituzione degli atti al giudice a quo affinche' riesamini la rilevanza della questione alla stregua della l. 11 maggio 1990 n. 108 che, con l'art. 6 secondo comma, ha abrogato il primo comma dell'art. 11, l. 15 luglio 1966, n. 604.
LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO AD NUTUM DEL DIPENDENTE CHE ABBIA RAGGIUNTO L'ETA' PENSIONABILE - LAVORATRICI - POSSIBILITA' DI LICENZIAMENTO AL CINQUANTACINQUESIMO ANNO D'ETA', ANZICHE' AL SESSANTESIMO (COME PER GLI UOMINI) - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IUS SUPERVENIENS - INAPPLICABILITA' ALLE FATTISPECIE ANTERIORI ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' rilevante - e va percio' esaminata nel merito - la questione di legittimita' costituzionale anche nell'ipotesi in cui sia sopravvenuta una nuova disciplina, allorche' questa risulti inapplicabile alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, sulle quali vertono i giudizi di provenienza. (Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604; 9, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2, legge 4 aprile 1952, n. 218; 15, d.lg.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708, e 16, legge 4 dicembre 1956, n. 1450, nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta' anziche' al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 37 e 38 Cost. - avendo i giudici a quibus escluso, in sede di riesame della rilevanza alla stregua dello ius superveniens, che l'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 - il quale consente alle lavoratrici, sia pure a seguito di loro opzione, di continuare a prestare lavoro fino al raggiungimento del sessantesimo anno d'eta' - abbia efficacia retroattiva).
Riguarda ancheart. 9 r.d.l. 636/1939art. 2 legge 218/1952art. 16 legge 1450/1956
LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO AD NUTUM DEL DIPENDENTE CHE ABBIA RAGGIUNTO L'ETA' PENSIONABILE - LAVORATRICI - DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO FONDATA SU DETTO EVENTO - POSSIBILITA' CHE ESSO AVVENGA AL CINQUANTACINQUESIMO ANNO DI ETA', ANZICHE' AL SESSANTESIMO - INGIUSTIFICATA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO DELLA DONNA RISPETTO ALL'UOMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'art. 37 Cost. - fermo restando che, per il suo testuale disposto, il legislatore deve assicurare alla donna condizioni di lavoro tali che la pongano in grado di adempiere, unitamente all'attivita' lavorativa, anche la sua essenziale funzione familiare - garantisce alla lavoratrice, in applicazione del piu' generale principio di uguaglianza ed in armonia con gli artt. 4, 35 e 38 Cost., il diritto alla parita' giuridica con il lavoratore in situazioni obiettive eguali, diritto che ha un contenuto ampio e complesso, comprensivo di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro nelle sue varie fasi (accesso, attuazione, cessazione). E poiche' l'avvento di nuove tecnologie e metodi di produzione e le profonde riforme intervenute nel campo del diritto del lavoro hanno determinato - col rendere il lavoro stesso, in via generale, meno usurante oltre che piu' sicuro - una graduale evoluzione, la quale, per quanto riguarda la donna, ha inciso profondamente non solo sulle condizioni di lavoro che la riguardano in modo particolare ma anche sull'attitudine lavorativa (comprensiva, tra l'altro, della capacita' al lavoro e della resistenza fisica), e' da ritenere che siano venute meno quelle ragioni e condizioni che in precedenza potevano giustificare una differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo per quanto concerne l'eta' del conseguimento della pensione di vecchiaia; e dunque del tutto priva di legittimita' si rivela la disciplina del licenziamento fondata su tale evento. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost. (assorbito il profilo concernente l'art. 38, comma secondo, Cost.) - gli artt. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (sui licenziamenti individuali); 9 del R.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie), convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (sul riordino delle pensioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti); 15, d.lg.C.p.S. 16 luglio 1947, n. 708 (riguardante l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), e 16 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (concernente il trattamento previdenziale per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta' anziche' al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo. - S. nn. 123/1969; 137/1969.
Riguarda ancheart. 16 legge 1450/1956art. 2 legge 218/1952art. 9 r.d.l. 636/1939
LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - LAVORATORI ULTRASESSANTACINQUENNI NON PENSIONATI NE' AVENTI DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO DI LICENZIAMENTO LIMITATO AD ALCUNE IPOTESI - NON APPLICABILITA' DEL DIVIETO IN CASO DI LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA TUTELA ACCORDATA AGLI ALTRI LAVORATORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Sulla base dei principi gia' formulati dalla Corte - nella decisione con cui, dichiarando la illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 11, primo comma, legge 15 luglio 1966, n. 604 (sui licenziamenti individuali), ha esteso ai lavoratori ultrasessantacinquenni non pensionati ne' in possesso dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, le garanzie di cui agli artt. 2 (necessita' della forma scritta del licenziamento e comunicazione, se richiesta, dei motivi) e 5 (onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo a carico del datore di lavoro) di detta legge - deve ora affermarsi che anche ai predetti soggetti va riconosciuta la stessa tutela accordata agli altri lavoratori, cioe' quelle cautele e quelle garanzie volte al rispetto della personalita' umana ed indicative del valore spettante al lavoro nella moderna societa', non potendosi - e tanto piu' - nell'epoca presente, in cui la durata della vita media si e' prolungata ed il lavoro e' reso meno usurante dalla meccanizzazione, assumere l'eta' piu' avanzata come indice, di per se', di un minor rendimento fisico e psichico nei confronti del datore e dell'impresa e quindi a fondamento di un trattamento discriminatorio. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 4 (violato, quest'ultimo, in quanto la tutela del diritto al lavoro e' strettamente connessa all'attuazione del principio di uguaglianza) - il succitato art. 11, comma primo, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui esclude l'applicabilita' degli artt. 1 (necessita' di giusta causa a fondamento del licenziamento dei prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o di un giustificato motivo) e 3 (sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento di essa) della stessa legge, nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta'. - S. n. 174/1971.
LAVORO (TUTELA DEL) - LICENZIAMENTI COLLETTIVI - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DETTATA PER I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - DIVERSITA' DEGLI INTERESSI REGOLATI DALLE DUE FATTISPECIE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - RAZIONALITA' - TUTELA GIURISDIZIONALE DEL LAVORATORE COMUNQUE GARANTITA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - ESTRANEITA' DEGLI ACCORDI INTERCONFEREDALI ALLA QUESTIONE.
La scelta discrezionale operata dal legislatore con l'art. 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, in base al quale ai licenziamenti collettivi non e' applicabile la disciplina prevista per i licenziamenti individuali, e' razionale e giustificata dalla diversita' delle fattispecie e degli interessi regolati, che consente, in materia processuale, come costantemente ritenuto dalla Corte, di stabilire procedure differenziate, in quanto la tutela giurisdizionale ben puo' diversificarsi in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte in giudizio. Va tuttavia dato atto che, secondo la piu' recente giurisprudenza dei Giudici di merito e della Corte di cassazione, la disciplina legislativa dell'istituto, conforme, sia pure in parte, alle direttive della Comunita' Economica Europea, non priva il lavoratore, colpito dal licenziamento collettivo, di tutela dinanzi al giudice ordinario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604: questione che peraltro non riguarda gli accordi interconfederali in materia). - S. n. 63/1982.
LAVORO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - STABILITA' NEL POSTO DI LAVORO - NON SPETTANZA AI LAVORATORI CHE ABBIANO MATURATO IL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PENSIONATI STATALI E DI ENTE PUBBLICO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui esclude il diritto alla stabilita' del posto di lavoro per i lavoratori che abbiano gia' maturato il diritto alla pensione di vecchiaia (mentre lo consente a favore del prestatore di lavoro che goda di pensione per servizio prestato allo Stato o ad un ente pubblico) e' inammissibile allorche' l'ordinanza di rimessione non contenga alcuna indicazione sulla natura della pensione che viene in rilievo nel giudizio a quo, in particolare per quanto riguarda l'eta' in cui e' avvenuto il collocamento a riposo. (Nella specie trattavasi di impugnazione di licenziamento ad nutum intimato ad un prestatore di lavoro, titolare di pensione statale collegata al servizio prestato quale sottufficiale dei carabinieri).
sentenza 15/1983massima n. 10106 LAVORO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - ESCLUSIONE PER I LAVORATORI AVENTI DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA DELLE GARANZIE DI STABILITA' DEL POSTO DI LAVORO E DELL'OSSERVANZA DELLA FORMA SCRITTA DEL LICENZIAMENTO - LEGITTIMITA'.
In una societa' come quella attuale, in cui si hanno disoccupazione e sottoccupazione, l'assenza di una piena tutela del diritto al lavoro (per difetto di garanzie di stabilita' del posto) per i lavoratori che abbiano gia' conseguito la pensione di vecchiaia trova ragionevole giustificazione nel godimento, da parte loro, di tale trattamento previdenziale ed una ratio siffatta non solo opera anche rispetto ai lavoratori pensionati per vecchiaia gia' al momento della costituzione del rapporto, ma legittima altresi' la possibilita' che di questi, come degli altri che conseguano il pensionamento nel corso del rapporto, sia possibile il licenziamento senza l'osservanza della forma scritta, prevista soltanto in funzione del diritto alla stabilita', non garantita alle teste' menzionate categorie di lavoratori. - V. S. nn. 174/1971 e 45/1965.
sentenza 15/1983massima n. 10107 PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ETA' PENSIONABILE - DONNE LAVORATRICI - STABILITA' DEL LORO POSTO DI LAVORO SOLO FINO AL CINQUANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' E NON FINO AL SESSANTESIMO COME PER L'UOMO - ASSUNTA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 4 e 37 Cost. - dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per la parte in cui, stabilendo con riguardo all'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), che le disposizioni della legge predetta non si applicano ai lavoratori che non siano in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, assicura la stabilita' del posto di lavoro alla donna lavoratrice solo fino al cinquantacinquesimo anno di eta' e non fino al sessantesimo come per l'uomo, in quantoche' si rende necessario, nella specie, verificare l'incidenza della sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n. 903. - S. n. 103/1979. O. n. 104/1979.
sentenza 66/1980massima n. 14482 PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ETA' PENSIONABILE - DONNE LAVORATRICI - STABILITA' DEL LORO POSTO DI LAVORO SOLO FINO AL CINQUANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' E NON FINO AL SESSANTESIMO COME PER L'UOMO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA DEL DIRITTO AL LAVORO E ADEGUATEZZA DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, comma primo, 37, comma primo, e 38, comma secondo, Cost. - dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in relazione all'art. 12 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, perche', anche se la clausola del contratto collettivo del settore - che prevede l'automatica risoluzione del rapporto all'atto in cui la donna ha perfezionato i requisiti di eta' per aver diritto alla pensione di vecchiaia - fosse nulla per la dichiarata incostituzionalita' delle norme di diritto che fissano detti requisiti, il licenziamento sarebbe inidoneo a porre fine al rapporto di lavoro sol se ai rapporti dedotti in giudizio fossero applicabili le leggi n. 604 del 1966 (art. 11) e n. 300 del 1970 (art. 35), applicabilita' di cui il giudice di provenienza non ha fornito dimostrazione; inoltre, anche per consentire di verificare l'incidenza della sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n. 903 (e segnatamente dell'art. 4), sulla parita' tra uomini e donne nel campo del lavoro. - S. n. 103/1979. O. n. 104/1979.
sentenza 67/1980massima n. 14483 Riguarda ancheart. 12 r.d.l. 636/1939art. 2 legge 218/1952
LAVORO (RAPPORTO DI) - ESTINZIONE E RISOLUZIONE - PARITA' DI TRATTAMENTO UOMO DONNA - PENSIONAMENTO ANTICIPATO DELLA DONNA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE (ANCHE PER JUS SUPERVENIENS) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Preliminare alla verifica dell'ammissibilita` degli incidenti di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 4, 10, comma primo, 36, comma primo, 37 e 38 Cost. - del combinato disposto degli artt. 11, comma primo, l. 15 luglio 1966, n. 604, 9 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito in l. 6 luglio 1939, n. 1272) e 2 l. 4 aprile 1952, n. 218, e` l'accertamento (omesso nelle fattispecie) del primo dei requisiti previsti dall'art. 11 della l. n. 604 del 1966, cioe` dell'impiego, da parte dei datori di lavoro resistenti, di non meno di trentacinque dipendenti; ne` al fine di colmare la lacuna dei provvedimenti di rimessione giova assumere che tale consistenza numerica e` nozione di fatto che, per rientrare nella comune esperienza, non deve formare oggetto di prove ritualmente proposte perche` il giudice lo ponga a base della decisione. Invero una cosa e` la prova e altra e` il giudizio; ne` la Corte cost. puo` sostituirsi ai giudici a quibus nell'accertamento della rilevanza della questione di costituzionalita` sulla base della ipotizzata notorieta` dell'impiego di piu` di trentacinque dipendenti. Gli atti pertanto vanno restituiti ai giudici a quibus per un nuovo giudizio di rilevanza e perche` si verifichi se la disputa sul rapporto tra l'art. 11 della legge n. 604 del 1966 e l'art. 35 della legge n. 300 del 1970, sinora sviluppata sulla distinzione tra reintegrazione obbligatoria e reintegrazione reale, non abbia ragione di estendersi, in veste di presupposto di rilevanza, anche alla questione di legittimita`. Rispetto alla sopravvenuta l. 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parita` di trattamento tra uomini e donne, il cui art. 4, comma secondo ammonisce che "per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attivita` lavorativa pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al precedente comma" (scilicet: comunicazione per la continuazione dell'attivita` da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia) si dovra` verificare se la posizione delle lavoratrici - che hanno reagito al recesso ad nutum dei datori di lavoro facendo valere il diritto al lavoro sino al sessantesimo anno di eta` e che potrebbero invocare a proprio favore il carattere dichiarativo della pronuncia di nullita` del licenziamento e lo jus superveniens - sia da inquadrare nella fattispecie descritta nel comma secondo del precitato art. 4 (e questa verifica non rientra nelle funzioni istituzionali della Corte).
Riguarda ancheart. 9 r.d.l. 636/1939art. 2 legge 218/1952art. 35 Statuto dei lavoratori
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI - ETA' PENSIONABILE - ASSUNTO TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO AD ESSE RISERVATO - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA TUTELA DEL LAVORO E DEL DIRITTO AL LAVORO - NECESSITA' DI UN NUOVO ACCERTAMENTO DELLA RILEVANZA (ANCHE PER IUS SUPERVENIENS) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, legge 604/1966 e 9 r.d.l. 633/1939, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 35 e 37 Cost. - e' consentito al datore di lavoro di licenziare le lavoratrici cinquantacinquenni, e non al conseguimento del sessantesimo anno di eta' come previsto per i lavoratori, posto che, nella specie, il giudice di rinvio, pur avendo avvertito l'esigenza, imposta dall'art. 11 della legge 604/1966, di verificare se i datori di lavoro resistenti occupassero piu' di trentacinque dipendenti, si e' limitato a mere asserzioni prive di qualsiasi motivazione, ed essendo inoltre sopravvenuta la legge 9 dicembre 1977, n. 903, il cui art. 4 non si riduce ad offrire alle lavoratrici, che pur siano in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, la opzione di continuare a prestare la loro opera sino agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione medesima (comma primo), ma soggiunge che per le lavoratrici, che alla data di entrata in vigore della legge (18 dicembre 1977) prestino ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla detta pensione, si prescinde dall'onere della comunicazione al datore di lavoro (comma secondo). - O. nn. 105/1979; 106/1979; 107/1979 e 108/1979.
Riguarda ancheart. 9 r.d.l. 636/1939
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI - ETA' PENSIONABILE - ASSUNTO TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO AD ESSE RISERVATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL LORO DIRITTO AL LAVORO - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA (ANCHE PER IUS SUPERVENIENS) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3 e 37, comma primo, Cost. -, nello stabilire che le disposizioni della legge non si applicano ai lavoratori che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, fissa limiti di eta' diversi - rispettivamente 55 e 60 anni - per le donne e gli uomini, posto che, essendo le norme sui licenziamenti individuali subordinate dall'art. 11 della legge 604/1966 che le detta, al duplice presupposto dell'impiego, da parte del datore di lavoro, di piu' di 35 dipendenti e del conseguimento, da parte del lavoratore, del diritto a pensione, la questione di costituzionalita' di norme, che disciplinano il conseguimento di tale diritto, quale presupposto, necessario ma non sufficiente, della stabilita' del posto di lavoro, in tanto e' rilevante in quanto sia verificata la sussistenza del primo presupposto, cioe' l'impiego di piu' di 35 dipendenti, accertamento che nella specie e' mancato; ed essendo inoltre sopravvenuta la legge 9 dicembre 1977, n. 903, il cui art. 4 non si limita ad offrire alle lavoratrici, che pur siano in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, la opzione di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di eta' previsti per gli uomini, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione medesima (comma primo), ma soggiunge al secondo comma che per le lavoratrici, che alla data dell'entrata in vigore della legge (18 dicembre 1977) prestino ancora attivita' lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto a detta pensione, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro. - O. nn. 104/1979; 105/1979; 107/1979; 108/1979. - S. n. 123/1969, che giustifica il diverso limite di eta' stabilito per gli uomini e le donne dipendenti ai fini del recesso ad nutum del datore di lavoro.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI - ETA' PENSIONABILE - DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO AD NUTUM - ASSUNTO TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO IN DANNO DELLE DIPENDENTI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA TUTELA DEL LAVORO E DEL DIRITTO AL LAVORO, ALLA RETRIBUZIONE ADEGUATA, NONCHE' ALLA PREVISIONE DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA (ANCHE PER IUS SUPERVENIENS) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272), nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, comma primo, 4, commi primo e secondo, 10, comma primo, 36, comma primo, 37, comma primo, e 38, comma secondo, Cost. - consente il licenziamento ad nutum di lavoratrici, che abbiano i requisiti per il pensionamento, tra cui l'eta' di 55 anni, posto che la stabilita', derivante da tale normativa, e' dall'art. 11 legge 604/1966 condizionata all'impiego, da parte del datore di lavoro, di piu' di trentacinque dipendenti, per cui siffatto accertamento - che nella specie e' mancato - si presenta come pregiudiziale in ogni controversia nella quale si disputi sulla sussistenza dei requisiti, ivi compresa l'eta', del diritto al pensionamento, e si risolve in presupposto di rilevanza della questione di costituzionalita' che coinvolga la normativa disciplinatrice di tale diritto, quale, a sua volta, condizione impeditiva del recesso ad nutum del datore di lavoro; ed essendo inoltre necessario che i giudici a quibus, in riferimento alla peculiare caratteristica di talune controversie, verifichino se la diretta applicazione dell'art. 4, comma secondo, della sopravvenuta legge 903/1977 renda superfluo - salva sempre la verifica del requisito quantitativo di cui agli artt. 11, legge 604 del 1966 e, in ipotesi, 35, legge 300/1970 - il rilievo della questione di costituzionalita' e se, indipendentemente da tale peculiarita', l'interpretazione del detto secondo comma dell'art. 4 non consenta di pervenire ad identico risultato. - O. nn. 104/1979; 105/1979; 106/1979.
Riguarda ancheart. 12 r.d. 636/1939art. 9 r.d. 636/1939
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LAVORATRICI - ETA' PENSIONABILE - DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO AD NUTUM - ASSUNTO TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO IN DANNO DELLE DIPENDENTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL LORO DIRITTO AL LAVORO - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA (ANCHE PER IUS SUPERVENIENS) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, legge 15 luglio 1966, n. 604 (in relazione all'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, modificato con legge 4 aprile 1952, n. 218), nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3 e 37, comma primo, Cost. - si priva le lavoratrici, ove il datore di lavoro intenda recedere dal rapporto, della garanzia di stabilita' obbligatoria o reale, rispettivamente prevista dagli artt. 8, legge 604/1966, e 18, legge 300/1970, cinque anni prima dell'uomo, posto che il giudice a quo non ha avvertito che nel quadro delineato dal detto art. 11 la stabilita' del rapporto di lavoro sino all'acquisizione dei requisiti per il pensionamento e' subordinata all'impiego, da parte del datore di lavoro, di piu' di trentacinque dipendenti e che, solo se tale presupposto consti, la questione di costituzionalita' di tale norma in relazione con l'art. 9 del r.d.l. n. 636/1939 assume rilevanza ai fini della decisione del merito della controversia, essendo sin troppo evidente che, se il livello dei piu' di trentacinque dipendenti non e' raggiunto, viene meno la stabilita' e riacquista piena esplicabilita' il recesso ad nutum del datore di lavoro; e inoltre perche' non e' inopportuno che lo stesso giudice di provenienza, una volta constatata la rilevanza della questione di costituzionalita' nei sensi ora esposti, controlli sulla risoluzione della controversia dell'art. 4, sopravvenuta legge 903/1977, e cio' in riferimento non tanto al primo, quanto al secondo comma della disposizione che consente alle donne ultracinquantacinquenni, ancora in servizio alla data della entrata in vigore di detta legge (18 dicembre 1977), di optare per il mantenimento in servizio sino al sessantesimo anno di eta'. - O. nn. 104/1979, 105/1979, 106/1979 e 107/1979.
Riguarda ancheart. 9 r.d.l. 636/1939
LAVORO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 11, PRIMO COMMA - INAPPLICABILITA' DELLA LEGGE (SALVI GLI ARTT. 4 E 9 ) AI DATORI DI LAVORO CHE NON OCCUPANO PIU' DI 35 DIPENDENTI - RAZIONALITA' (ANCHE SE DELLA LEGGE E' MUTATO L'AMBITO DI APPLICAZIONE RISPETTO A QUELLO INIZIALE) - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966, poiche' i motivi che hanno fatto ritenere non irrazionale la diversificazione introdotta al fine di determinare il regime dei licenziamenti individuali, a seconda delle dimensioni dell'impresa (sent. n. 81 del 1969), permangono validi pur riconoscendo alla norma, a seguito della legge n. 300 del 1970, un ambito di applicabilita' diverso da quello che la caratterizzava anteriormente.
LAVORO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 11, PRIMO COMMA - LAVORATORI CHE ABBIANO SUPERATO I 65 ANNI DI ETA' NON PENSIONATI O IN POSSESSO DEI REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA - ESCLUSA APPLICABILITA' NEI LORO CONFRONTI DEGLI ARTT. 2 E 5: DIRITTO DI RICEVERE PER ISCRITTO IL LICENZIAMENTO CON INDICAZIONE DEI RELATIVI MOTIVI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI NON ANZIANI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Nel sistema della legge n. 604 del 1966 deve distinguersi a proposito dei lavoratori che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta', la situazione dei lavoratori che siano in possesso di tali requisiti: la diversita' di trattamento dettata dall'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nei confronti dei lavoratori ultrasessantacinquenni mentre si giustifica per coloro che abbiano diritto alla pensione di vecchiaia non trova alcuna giustificazione per quelli che tale diritto non abbiano maturato. Per questi ultimi pertanto l'art. 11 della ripetuta legge n. 604 detta una disciplina che contrasta con l'art. 3 della Costituzione, visto in relazione al successivo art. 4. E' quindi costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma primo, della citata legge n. 604, nella parte in cui esclude l'applicabilita' degli artt. 2 e 5 della stessa legge nei riguardi dei prestatori di lavoro che, senza essere pensionati o in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta'.
Riguarda ancheart. 2 Licenziamenti individualiart. 5 Licenziamenti individuali
LAVORO - DIRITTO AL LAVORO - PORTATA - GARANZIA DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - ESIGENZA DI CAUTELE TENDENTI AD ASSICURARE LA CONTINUITA' DEL LAVORO - SUSSISTENZA - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 11, PRIMO COMMA: LIMITAZIONE DELLA GARANZIA DELLA STABILITA' DEL POSTO AI LAVORATORI IMPIEGATI PRESSO AZIENDE CON OLTRE 35 DIPENDENTI - ASSUNTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 4 E 35 COST. - ESCLUSIONE.
La portata del diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. e della tutela del lavoro di cui all'art. 35 Cost. come non comprende la garanzia a ciascun cittadino del diritto al conseguimento di una occupazione, cosi' non garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro, che nel primo dovrebbe trovare il suo logico e necessario presupposto. Pertanto, pur dovendosi riaffermare l'esigenza che il legislatore adegui la disciplina del rapporto a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuita' del lavoro e circondi di doverose garanzie e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti, resta escluso che possa parlarsi di un vero e proprio diritto soggettivo alla conservazione del posto da parte del lavoratore. E' pertanto infondata, in relazione alle indicate norme costituzionali, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, che esclude l'applicabilita' a favore dei lavoratori impiegati presso le imprese con meno di 35 dipendenti della garanzia della stabilita' del posto, che sussiste per le imprese con piu' di 35 dipendenti, presso le quali il licenziamento puo' avvenire solo per giusta causa.
EGUAGLIANZA - POTERI DEL LEGISLATORE ORDINARIO IN RELAZIONE ALL'OSSERVANZA DEL RELATIVO PRINCIPIO - ESTENSIONE. LAVORO - DIRITTO AL LAVORO - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 11, PRIMO COMMA - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA DELLA STABILITA' DEL POSTO AI LAVORATORI IMPIEGATI PRESSO AZIENDE CON PIU' DI 35 DIPENDENTI - RAZIONALITA' DELLA NORMA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.
L'art. 3 della Costituzione non corrisponde ad un criterio di mera eguaglianza formale e formalistica e percio' non esclude che il legislatore possa adottare norme diverse per regolare situazioni che esso ritenga diverse, adeguando cosi' la disciplina giuridica agli svariati aspetti della vita sociale, entro un margine di discrezionalita' che giustifichi sostanzialmente il criterio di differenziazione adottato. Il dato su cui e' basata la norma di cui all'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, consistente nella diversificazione, ai fini della stabilita' del posto di lavoro, delle dimensioni numeriche dell'azienda da cui i lavoratori dipendono, e' aderente alla realta' economica, ed e' penetrato in vario modo e misura nel sistema legislativo e negli accordi sindacali. La componente numerica dei lavoratori ha infatti riflessi sul modo di essere e di operare del rapporto di lavoro organizzato, non solo e non tanto in funzione del criterio della diretta fiducia personale, nell'ipotesi di un minor numero di dipendenti, quanto in funzione del criterio economico suggerito per regolare gli interessi delle aziende di questo tipo. Pertanto deve riconoscersi la razionalita' di una delimitazione in genere di categorie di datori di lavoro, a seconda delle forze di lavoro impiegate e, d'altra parte, l'indicazione del limite massimo di 35 dipendenti segnato dal citato art. 11, primo comma, alla operativita' della garanzia della stabilita' del posto di lavoro e' il risultato di autonome e motivate scelte del Parlamento, tenuto conto dei fattori di equilibrio economico-sociale che ne consigliavano, nel determinato momento, l'adozione, nell'interesse generale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 11, primo comma, della citata legge n. 604 del 1966, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
LAVORO - DIRITTO AL LAVORO - NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 11, PRIMO COMMA - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA DELLA STABILITA' DEL POSTO AI LAVORATORI IMPIEGATI PRESSO AZIENDE CON OLTRE 35 DIPENDENTI - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 4 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, che limita l'applicabilita' della garanzia della stabilita' del posto di lavoro a favore dei soli lavoratori impiegati presso le imprese con piu' di 35 dipendenti, sollevata per contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione, risultando la stessa questione gia' decisa con la sentenza della Corte n. 81 del 2 aprile 1969, che l'ha dichiarata infondata, e non sussistendo motivi per discostarsi da tale decisione. Cfr.: sent. n. 81/1969.