Ordinanza n. 106/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/04/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 12/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis e
9-quater, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, come convertito nella l. 5
aprile 1985 n. 118 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta
tensione abitativa), promossi dal Tribunale di Firenze con ordinanza
emessa il 18 dicembre 1985 in causa Mazzoni Rolanda contro s.p.a. P.
M. Auto (n. 546/1986), dal Tribunale di Aosta con ordinanze emesse il
4 marzo 1986 in causa Cavalli Vittorino contro s.r.l. Cielo Alto
Residence (n. 607/1986), l'8 marzo 1986 in cause Gandini Angelina c.
stessa s.r.l. (n. 646/1986), Carozzi Liliana c. stessa s.r.l. (n.
647/1986), Luraschi Marisa c. stessa s.r.l. (n. 648/1986), dal
Tribunale di Torino con ordinanze emesse il 20 marzo 1986 in causa
s.p.a. Autostadio c. s.n.c. Irbid (n. 699/1986) ed il 6 marzo 1986 in
causa Beltramo Armando c. Provincia di Torino (n. 720/1986) e il 20
febbraio 1986 in causa Bezzo Italo c. Lattaruolo Michele (n.
721/1986), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
1986, prima serie speciale, n. 47 del 1° ottobre, n. 50 del 22
ottobre, n. 54 del 19 novembre, n. 57 del 3 dicembre, n. 58 del 10
dicembre;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra Mazzoni
Rolanda e la s.p.a. P. M. Auto ed avente ad
oggetto licenza per finita locazione di immobile non abitativo, il
Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 dicembre
1985 (reg. ord. n. 546 del 1986) sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 9-bis, d.l. 7 febbraio
1985 n. 12, come convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118, il quale -
disponendo il diritto del conduttore al "rinnovo"
delle locazioni non abitative in corso al momento di entrata in
vigore della legge n. 392 del 1978 e scadenti alle date indicate
negli artt. 67 e 71 l. ult. cit. e 15-bis d.l. n. 9 del 1982 conv. in
l. n. 94 del 1982 - stabiliva in sostanza ancora una proroga legale,
così contrastando coi principi espressi da questa Corte specialmente
con sent. n. 89 del 1984, e in particolare violando gli artt. 3 e 42
Cost.;
che con la stessa ordinanza il Tribunale sollevava, in
riferimento agli stessi parametri costituzionali, questione di
legittimità dell'articolo 1 cit., comma 9-quater, che toglieva
efficacia alle disdette del contratto già inviate dai locatori;
che le stesse questioni venivano sollevate dai Tribunali di
Aosta e Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;
Considerato che i giudizi, per la loro identità, debbono essere
riuniti;
che le questioni sono manifestamente infondate in quanto di
tutte le norme impugnate la Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale con la sent. n. 108 del 1986, rilevando la violazione
degli artt. 3 e 42 Cost., (v. anche le orddinanze nn. 145, 205 e 243
del 1986);
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis e
9-quater, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 conv. in l. 5 aprile 1985 n.
118, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. dai Tribunali
di Firenze, Aosta e Torino con le ordinanze indicate in epigrafe, in
quanto già decise con sent. n. 108 del 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte