Ordinanza n. 106/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/03/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 32, lettera
c), 33 e 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza
emessa il 10 luglio 1989 dal Tribunale per i minorenni di Roma nel
procedimento di delibazione promosso da Ciafrei Vincenzo ed altra,
iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale
dei minorenni di Roma dubita della legittimità costituzionale:
a) dell' art. 32, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n.184
(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in quanto
interpretato (dalla Corte di cassazione) nel senso che possono essere
dichiarati efficaci come adozioni legittimanti, perché non contrari
ai "principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di
famiglia e dei minori", i provvedimenti stranieri di adozione
ordinaria o consensuale di minori stranieri in favore di coniugi
italiani: norma che, così intesa, contrasterebbe, a suo avviso, con
gli artt. 2, 3 e 10 Cost. in quanto, da un lato verrebbe pregiudicato
l'interesse del minore straniero a non essere oggetto di "mercato" ed
a mantenere i legami con la famiglia di origine ove non si trovi in
stato di effettivo abbandono, e dall'altro sarebbe violata la norma
di diritto internazionale universalmente riconosciuta che imporrebbe
l'integrale rispetto delle decisioni degli organi di altri Stati, se
conformi ai principi di diritto interno;
b) degli artt. 33, ultimo comma e 37 della medesima legge n.
184 del 1983, in quanto prevedono, in caso di declaratoria di non
efficacia di un provvedimento adottivo estero, l'automatica apertura
di una procedura per la dichiarazione dello stato di abbandono del
minore straniero, senza previo benestare o mancata richiesta di
rimpatrio dello Stato estero: ciò che violerebbe l'art. 10 Cost.,
perché comporterebbe lesione dell'autorità delle decisioni degli
organi di tale Stato;
Considerato che le predette questioni, gia sollevate dal medesimo
Tribunale con ordinanze d'identico tenore, sono state decise con la
sentenza n. 536 del 1989, rispettivamente nel senso della non
fondatezza e dell'inammissibilità;
che pertanto la prima di dette questioni (sub a)) va dichiarata
manifestamente infondata e la seconda (sub b)) manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 32, lett. c), della legge 4 maggio 1983, n.
184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione dal
Tribunale dei minorenni di Roma con ordinanza del 10 luglio 1989;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 33, ultimo comma e 37 della
predetta legge, sollevata in riferimento all'art. 10 della
Costituzione dal Tribunale dei minorenni di Roma con la medesima
ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte