Ordinanza n. 106/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 416/1989
- art. 8legge 39/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis
e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti
in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito
nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8
del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di
trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini
stranieri), convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 296, promossi
con due ordinanze emesse il 17 maggio e il 22 giugno 1994 dalla Corte
d'appello di Milano sulle istanze proposte da Ben Amor Lassad e da
Youssef Ahmed Ahmed Anwar, iscritte ai nn. 532 e 665 del registro
ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, nn. 39 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Corte d'appello di Milano, nel pronunciarsi
sull'istanza di espulsione presentata - ai sensi dell'art. 7, commi
12-bis e 12-ter del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme
urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei
cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
così come aggiunti dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 14
giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento
penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri),
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296 -
nell'interesse del detenuto Ben Amor Lassad, condannato, con sentenza
non ancora irrevocabile, alla pena di anni sei e mesi otto di
reclusione e lire 40 milioni di multa per il reato punito dall'art.
73, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dopo che la Corte
di cassazione aveva annullato il precedente provvedimento di rigetto
della medesima istanza di espulsione, emesso dalla stessa Corte
d'appello, sul presupposto che la misura della pena (inferiore a tre
anni), costituirebbe condizione anche per l'espulsione dello
straniero detenuto in stato di custodia cautelare, ha sollevato, con
ordinanza emessa il 17 maggio 1994, questione di legittimità
costituzionale del citato art. 7, commi 12-bis e 12-ter, in
riferimento agli artt. 3, 10, 27, 79 e 81 della Costituzione;
che ad avviso della Corte d'appello rimettente, l'impugnato art.
7, commi 12-bis e 12-ter, contrasterebbe: a) con l'art. 3 della
Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento
realizzata, non soltanto tra cittadini e stranieri, ma anche,
all'interno della categoria degli stranieri, tra quanti abbiano
riportato una condanna definitiva e quanti siano detenuti in stato di
custodia cautelare, perché, rispetto a questi ultimi, il limite
ostativo della pena inflitta (inferiore a tre anni) non opererebbe,
così come per i primi, con la sola preclusione dei reati indicati
dall'art. 275, terzo comma, c.p.p.; b) con l'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, in
quanto i reati contemplati nell'art. 275, terzo comma, c.p.p.,
sarebbero puniti con pene edittali più basse di quelle previste
dall'art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, che non
essendo ricompreso in questo elenco non sarebbe ostativo
all'espulsione dell'imputato straniero sottoposto a misura cautelare
detentiva; c) con l'art. 27 della Costituzione, in quanto
pregiudicherebbe la realizzazione della funzione rieducativa della
pena; d) con l'art. 10 della Costituzione, in quanto non prevederebbe
idonee garanzie di ordine internazionale a tutela degli stranieri
espulsi nei paesi di origine o di provenienza nei quali sia prevista
la pena di morte nei confronti di autori di reati in materia di
stupefacenti; e) con l'art. 79 della Costituzione, perché si
risolverebbe in un provvedimento generalizzato di clemenza, adottato
senza il rispetto delle procedure previste dalla Costituzione; f) con
l'art. 81 della Costituzione, perché, senza prevederne la copertura
finanziaria, addosserebbe allo Stato le maggiori spese derivanti dai
costi della procedura di espulsione e dalla mancata ripetizione delle
spese processuali;
che, con ordinanza di contenuto analogo emessa il 22 giugno
1994, la Corte d'appello di Milano, dovendosi pronunciare, nella
medesima situazione processuale sopraindicata - ossia dopo
l'annullamento da parte della Corte di cassazione, del precedente
provvedimento di rigetto -, sull'istanza di espulsione di Youssef
Ahmed Ahmed Anwar, condannato, con sentenza non ancora irrevocabile,
alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione e lire 120 milioni di
multa, per il reato previsto dall'art. 73, primo comma, del d.P.R. n.
309 del 1990, ha sollevato identica questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 7, commi 12-bis e 12-ter, in
riferimento agli artt. 3, 10, 27, 79 e 81 della Costituzione;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato, è intervenuto in questo secondo
giudizio, osservando che la questione di legittimità costituzionale
in oggetto sarebbe identica a quella decisa dalla sentenza n. 62 del
1994, in parte nel senso dell'inammissibilità e in parte nel senso
della non fondatezza.
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto le medesime
questioni, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che la questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 7, commi 12-bis e
12-ter del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n.
39 del 1990, nel testo introdotto dall'art. 8 del decreto-legge n.
187 del 1993, convertito nella legge n. 296 del 1993, è già stata
dichiarata non fondata da questa Corte, con le sentenze nn. 62 e 283
del 1994, e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 401 del 1994;
che, in particolare, nel giudicare dei presupposti normativi
richiesti per l'espulsione dello straniero sottoposto a custodia
cautelare questa Corte ha affermato che la scelta del legislatore di
escludere i reati indicati dall'art. 275, terzo comma, c.p.p., non
può ritenersi "arbitraria e non sorretta da criteri logici e
razionali", poiché, consentendosi l'espulsione soltanto nelle
"ipotesi di reato diverse da quelle per le quali la custodia
cautelare in carcere è la sola misura cautelare applicabile", queste
formano oggetto di un giudizio presuntivo di minore gravità, analogo
a quello espresso dalla stessa norma, con riferimento alla situazione
dello straniero condannato con sentenza irrevocabile, rispetto al
quale "l'adozione dell'ordinanza di espulsione è, invece,
subordinata alla circostanza che la pena da espiare, anche se residua
di una maggior pena, non sia superiore a tre anni" (v. sentenza n. 62
del 1994);
che questa Corte ha altresì affermato che la finalità
rieducativa della pena non può "venire in questione quando tale
trattamento (penitenziario) è interrotto ovvero, come nel caso
dell'espulsione esaminata, quando è sospeso" (v. sentenza n. 283 del
1994);
che le censure ulteriori addotte dalle ordinanze introduttive
del presente giudizio non sono idonee a modificare le conclusioni
raggiunte da questa Corte nelle citate pronunzie aventi ad oggetto le
norme impugnate (v. sentenze nn. 62 e 283 del 1994 e ordinanza n. 401
del 1994);
che, in particolare, dall'invocato art. 10 della Costituzione
non si desumono limiti per l'espulsione basati sulla considerazione
degli ordinamenti penali vigenti nei paesi di origine o di
provenienza dello straniero, laddove, in ogni caso, la norma
impugnata impone al giudice, cui sia stato chiesto da parte dello
stesso interessato di provvedere all'espulsione, di valutare la
sussistenza "di gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità in
conseguenza di eventi bellici o epidemie";
che il richiamo all'art. 79 della Costituzione non giova nel
caso in esame, atteso che la misura disposta dalla norma impugnata
non si configura, al pari dell'amnistia, come una causa di estinzione
(del reato o della pena), bensì si configura come "un'ipotesi di
sospensione della custodia cautelare in carcere (così come
l'espulsione dello straniero condannato con sentenza passata in
giudicato costituisce una causa di sospensione della esecuzione della
pena detentiva)" (v. sentenza n. 62 del 1994);
che non risulta, altresì, utilmente invocato il parametro
dell'art. 81 della Costituzione, dal momento che le disposizioni in
esame ben difficilmente possono connotarsi come comportanti maggiori
spese, in considerazione del fatto che la misura dell'espulsione ivi
prevista risulta "giustificata essenzialmente dall'interesse pubblico
di ridurre l'enorme affollamento carcerario" e che, pertanto, da tale
fine direttamente perseguito deriva anche prevedibilmente una
riduzione della spesa, da cui non si può prescindere nella
valutazione dei costi diretti o indiretti derivanti dal provvedimento
di espulsione in esame;
che, per quanto esposto, la questione di legittimità
costituzionale oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e
12-ter, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia
di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari
ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito con
modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo
introdotto dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure
in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei
cittadini stranieri), convertito con modificazioni nella legge 12
agosto 1993, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 27,
79 e 81 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte