Ordinanza n. 106/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 27/1981
usata come parametro
citata
- art. 4legge 1024/1971
- art. 5legge 1024/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,
della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale
della magistratura), promossi con n. 6 ordinanze emesse il 13 marzo
1996 dal T.A.R. per il Lazio rispettivamente iscritte ai nn. 1252,
1253, 1254, 1255, 1256 e 1257 del registro ordinanze 1996 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che con sei ordinanze di identico contenuto, emesse il 13
marzo 1996, ma pervenute alla Corte costituzionale il 23 ottobre
1996, il Tribunale amministrativo per il Lazio, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 37 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge
19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale della
magistratura) nella parte in cui esclude la corresponsione della
speciale indennità giudiziaria, dal medesimo istituita durante i
periodi di assenza obbligatoria per maternità, prevista dagli artt.
4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1024;
che a parere del giudice a quo la mancata corresponsione della
predetta indennità durante i periodi di assenza obbligatoria per
maternità si porrebbe in contrasto: con l'art. 3 della Costituzione,
poiché la condizione femminile, vista sotto il peculiare profilo
della maternità, diviene presupposto scriminante nel rapporto
paritario uomo-donna laddove l'astensione dal servizio sia connessa
ad un evento naturale esclusivamente proprio del sesso femminile; con
l'art. 37 della Costituzione in quanto non sarebbe assicurata tutela
alla lavoratrice-madre; con gli artt. 30 e 31 della Costituzione,
poiché l'astensione obbligatoria durante i primi tre mesi di vita
del bambino non si esaurisce nella tutela della salute della madre,
ma si estende alle esigenze di tutela del minore;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata;
Considerato che i giudizi, concernendo questioni di identico
contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;
che questa Corte, con sentenza n. 407 del 1996, pronunciata
successivamente alla emissione delle ordinanze di rimessione, ha
dichiarato non fondata questione di legittimità costituzionale
sostanzialmente identica, rilevando che l'indennità in esame è
espressamente collegata ai particolari "oneri" che i magistrati
"incontrano nello svolgimento della loro attività", la quale
comporta peraltro un impegno senza prestabiliti limiti temporali, e
che la corresponsione della stessa è strettamente connessa
all'effettiva prestazione del servizio;
che con riguardo alla denunciata violazione dell'art. 37 della
Costituzione questa Corte ha già avuto modo di affermare che alla
donna magistrato, assente per maternità, vengono conservati - oltre
che il posto e la sede - anche lo stipendio nella sua interezza, la
cui misura pare relativamente sufficiente per fronteggiare gli oneri
della maternità, sì che deve essere escluso il contrasto con il
parametro invocato;
che il richiamo agli artt. 30 e 31 della Costituzione non appare
nel caso conferente, in quanto, come anche sostenuto dall'Avvocatura
dello Stato, gli obblighi di cui ai citati parametri costituzionali
gravano su entrambi i coniugi e non sono, pertanto, di per sé
ricollegabili alla peculiare condizione della donna; tanto più che
la tutela del minore non esige necessariamente la corresponsione,
oltre che dello stipendio, anche della speciale indennità
giudiziaria;
che pertanto, non essendo stati prospettati ulteriori profili, la
questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,
della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale
della magistratura), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e
37 della Costituzione, dal tribunale amministrativo per il Lazio con
le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 7 aprile 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte