Art. 30 cost.
[1]È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
[2]Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
[3]La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
[4]La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti