Ordinanza n. 106/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 695Codice penale
- art. 25Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 486, del codice
di procedura penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1997 dal
pretore di Verbania nel procedimento penale a carico di Kiss Gunter
Hans Ludwig, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per il reato di
cui all'art. 695 del codice penale, i difensori dell'imputato
dichiaravano, nell'udienza del 18 giugno 1997, di aderire
all'astensione collettiva dall'attività giudiziaria proclamata a
livello nazionale;
che, nel qualificarla legittima per l'osservanza di forme e
procedure, il pretore di Verbania, dovendo rinviare necessariamente
il dibattimento, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 486 del codice di procedura penale, in relazione all'art.
159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui "non prevede,
fra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la
sospensione della prescrizione, il rinvio o la sospensione del
dibattimento cagionato dall'adesione dei difensori all'astensione
collettiva";
che, ad avviso del giudice a quo la normativa censurata
contrasterebbe con gli artt. 97 e 112 della Costituzione, perché in
mancanza della richiesta disciplina sarebbe pregiudicata la
funzionalità dell'attività giurisdizionale e la stessa
obbligatorietà dell'azione penale, essendo consentito ai difensori
di differire la celebrazione dei processi con ripercussioni sulla
prescrizione dei reati;
che la disposizione sarebbe altresì irragionevole, perché gli
imputati di medesimi reati vedrebbero accertata in tempi diversi la
loro responsabilità;
che, infine, la questione sarebbe rilevante, perché, solo se
accolta, lascerebbe il giudicante libero di dichiarare la sospensione
della prescrizione, così evitando che l'astensione collettiva
cagioni la lesione di altri interessi costituzionalmente protetti;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza;
che, secondo l'Avvocatura, la Corte costituzionale, investita di
analoga questione, ha già pronunciato declaratoria di infondatezza
con la sentenza n. 171 del 1996, e di manifesta infondatezza con le
ordinanze nn. 318 e 273 dello stesso anno;
che l'ordinanza di rimessione non apporterebbe elementi di
novità (né lo sarebbe, infatti, il collegamento tra l'art. 486 del
codice di procedura penale e l'art. 159, primo comma, del codice
penale);
che essa muoverebbe dal presupposto, erroneo, secondo cui la
libertà dei professionisti non incontrerebbe limite alcuno, mentre
è vero il contrario, e cioè che tale libertà deve esercitarsi -
come ha chiarito la richiamata giurisprudenza costituzionale - in
modo da non recare pregiudizio agli altri valori costituzionalmente
tutelati, in presenza dei quali non potrebbe non arretrare.
Considerato che ritorna all'esame della Corte, per contrasto con
gli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura
penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale,
"nella parte in cui non prevede, fra i casi di sospensione del
procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione, il
rinvio o la sospensione del dibattimento cagionato dalla adesione dei
difensori all'astensione collettiva", con ciò recando pregiudizio
alla funzione giurisdizionale, all'organizzazione giudiziaria e al
principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;
che la norma peccherebbe, inoltre, di intrinseca
irragionevolezza, consentendo tempi diversi per l'accertamento delle
responsabilità penali nei confronti di imputati dei medesimi reati;
che questa Corte, con la sentenza n. 171 del 1996, ha dichiarato
l'infondatezza e, con le ordinanze nn. 318 e 273 del 1996, la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata in
relazione a numerosi parametri costituzionali, fra i quali anche
quelli invocati dal pretore di Verbania;
che la questione al presente esame è stata prospettata con
riferimento alla previsione dell'art. 159, primo comma, del codice
penale;
che questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 114 del 1994, ha
dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità della
citata disposizione, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, per il dato assorbente (e pregiudiziale) rappresentato
dal fatto che il giudice a quo aveva sollecitato una pronuncia
additiva in malam partem volta a introdurre una nuova ipotesi di
sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei casi
previsti dalla legge;
che anche questa additiva non rientra nei poteri spettanti alla
Corte, in ragione del principio di legalità stabilito dall'art. 25
della Costituzione;
che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 486 del codice di procedura
penale, in relazione all'art. 159, primo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione,
dal pretore di Verbania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:106 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte