Ordinanza n. 107/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 14d.P.R. 1036/1972
- art. 22legge 513/1977
- art. 22legge 629/1979
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62 del d.P.R. 5
gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento, la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni); dell'art. 14 del d.P.R.
30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per la riorganizzazione delle
amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore
dell'edilizia residenziale pubblica) e degli artt. 22 e 23 della
legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per
l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma
straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica),
promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1987 dal Pretore di Roma
nel procedimento civile vertente tra Salvatori Marcello e I.A.C.P. ed
altro, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Pretore di Roma, nel procedimento civile
instaurato da Salvatori Marcello, assegnatario, quale dipendente del
Ministero della pubblica istruzione, di alloggio già dell'I.N.C.I.S.
ed ora dell'I.A.C.P., per sentir dichiarare illegittima la ritenuta
sul suo stipendio, operata dal predetto Ministero per conto
dell'I.A.C.P., in misura corrispondente all'equo canone, ha
sollevato, con ordinanza emessa il 27 febbraio 1987 (R.O. n. 149/87),
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 24 e 113 Cost., e gradatamente:
a) dell'art. 62 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento, la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni), il quale prevede il potere di determinate pubbliche
amministrazioni di effettuare o di far effettuare ritenute sulla
retribuzione dei conduttori di immobili delle stesse che siano
pubblici dipendenti;
b) dell'art. 14 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 (Norme per
la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici
operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica), in quanto,
secondo l'interpretazione giurisprudenziale corrente, consente
all'I.A.C.P., subentrato all'I.N.C.I.S., di avvalersi del potere di
ritenuta sopra menzionato;
c) degli artt. 22 e 23 della legge 8 agosto 1977, n. 513
(Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso,
finanziamento di un programma straordinario e canone minimo
dell'edilizia residenziale pubblica), interpretati nel senso che la
trasformazione delle assegnazioni di alloggi I.A.C.P. in locazioni,
soggette alla disciplina delle locazioni di immobili urbani (vale a
dire alla normativa sull'equo canone di cui alla legge 27 luglio
1978, n. 392, allora in via di predisposizione, anziché alla
normativa sul "canone sociale") qualora il reddito dell'assegnatario
ecceda determinati livelli, non esclude la persistente operatività
del potere di effettuare le ritenute di cui alla lettera a) nei
confronti dei conduttori che siano pubblici dipendenti;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
sollecitando la declaratoria di infondatezza delle questioni;
Considerato che, effettivamente, l'art. 22 della legge n. 513 del
1977 ha previsto, nei confronti degli assegnatari titolari di redditi
eccedenti determinati livelli, la possibilità che il rapporto
prosegua e sia disciplinato dalle norme sulle locazioni di immobili
urbani (legge n. 392 del 1978, sull'equo canone, allora in via di
predisposizione);
che, peraltro, ai sensi di successiva disposizione (art. 22,
comma secondo, decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito,
con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25), l'I.A.C.P.
deve disporre nuovamente l'applicazione del "canone sociale" a favore
dell'assegnatario, già assoggettato al regime dell'equo canone, il
cui reddito sia rientrato nei limiti di legge;
che, pertanto, si tratta non già di definitiva novazione del
rapporto di assegnazione, vale a dire di sostituzione di esso con un
nuovo rapporto di locazione, bensì di alterne vicende di un
peculiare rapporto, nel quale coesistono, anche nella fase della sua
soggezione alla normativa sull'equo canone, aspetti pubblicistici ed
aspetti privatistici;
che la persistenza, nella detta fase, dell'elemento
pubblicistico - attinente al titolo dell'assegnazione ed alla sempre
aperta possibilità che sia ripristinato il canone sociale - dà
ragione della perdurante applicabilità dell'istituto delle ritenute
su stipendi, salari e pensioni degli inquilini pubblici dipendenti;
che, nei riguardi di questi ultimi, il potere di ritenuta
dell'ente proprietario dell'immobile costituisce soltanto una
speciale modalità di riscossione dell'equo canone, che da un canto
appare giustificata, in relazione alla comune natura pubblica
dell'ente datore di lavoro e dell'I.A.C.P. (che agevola la
praticabilità di tale modo di riscossione), e, dall'altro, non è
per sé vessatoria, poiché l'ordinamento positivo consente di
configurare rimedi giurisdizionali quanto alla determinazione del
canone dovuto e alla conseguente legittimità e ulteriore
eseguibilità della ritenuta (contestazione dell'ammontare davanti al
giudice dell'equo canone ex art. 43 della legge n. 392 del 1978;
contestazione della legittimità della ritenuta davanti al giudice
amministrativo; istanza di provvedimenti di urgenza all'uno o
all'altro giudice), la scelta fra i quali importa, semmai, soltanto
la soluzione di questioni di giurisdizione, non proponibili davanti a
questa Corte;
che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.,
dell'art. 62 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, dell'art. 14 del
d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 e degli artt. 22 e 23 della legge 8
agosto 1977, n. 513, sollevate dal Pretore di Roma con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella Sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte