Art. 62 — Facolta' delle amministrazioni di cui all'art. 60 a promuovere ritenute per morosita
Le amministrazioni indicate nell'art. 60 possono procedere a carico dei debitori a norma dell'art. 61 quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile effettuare le ritenute o lo sia in modo insufficiente ed in tutti i casi di morosita'. Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e alle cooperative di ferrovieri che, gia' finanziate da istituti di credito, ottengano in aggiunta altri mutui dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Questa, in caso di morosita' degli assegnatari degli alloggi, e' autorizzata ad avvalersi delle disposizioni predette anche per il ricupero delle somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva