Ordinanza n. 107/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 19 febbraio
1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), della
legge 25 ottobre 1982, n. 795 (Aggiornamento delle indennità
spettanti ai giudici popolari) e della legge 6 agosto 1984, n. 425
(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati),
promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1989 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Aosta sul ricorso proposto da Bich
Maurizio ed altro contro l'Ufficio del Registro di Chatillon,
iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avverso l'avviso di
accertamento del valore di alcuni immobili dedotti in divisione tra
due contribuenti, la Commissione tributaria di primo grado di Aosta,
con ordinanza del 22 aprile 1989, ha sollevato di ufficio questioni
di legittimità costituzionale delle leggi 19 febbraio 1981, n. 27,
25 ottobre 1982, n. 795 e 6 agosto 1984, n. 425, in riferimento agli
artt. 3, 101, secondo comma, 107, terzo comma, della Costituzione,
per la mancata estensione ai giudici tributari dei benefici economici
ivi previsti;
che il giudice rimettente lamenta che le leggi impugnate
opererebbero una ingiustificata sperequazione di trattamento "fra
cittadini a fronte di situazioni assimilabili" (art. 3 Cost.), non
consentirebbero ai componenti le commissioni tributarie di esercitare
serenamente le proprie funzioni (art. 101, secondo comma, Cost.) e
determinerebbero una ingiustificata discriminazione tra magistrati,
ulteriore rispetto a quella derivante dalla diversità delle funzioni
(art. 107, comma terzo, Cost.);
che non si è costituita la parte privata ed è invece
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo la
inammissibilità delle questioni, per difetto di rilevanza, in quanto
l'incidente di costituzionalità coinvolge leggi del tutto estranee
all'oggetto del giudizio a quo;
Considerato che, in conformità a quanto più volte affermato
dalla Corte (ord. n. 594 del 1989 e precedenti ivi richiamati) su
medesime questioni, quelle ora proposte sono ictu oculi inammissibili
per irrilevanza, perché le disposizioni denunciate non incidono sul
rapporto che il giudice a quo è chiamato a decidere, in quanto di
esse non si deve fare applicazione nel giudizio principale;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale delle leggi 19 febbraio 1981, n. 27
(Provvidenze per il personale di magistratura), 25 ottobre 1982, n.
795 (Aggiornamento delle indennità spettanti ai giudici popolari) e
6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico
dei magistrati), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo
comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Aosta, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte