Art. 107 cost.
[1]I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre ((sedi o funzioni)) se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
[2]Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
[3]I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
[4]Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti