Ordinanza n. 107/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 519, secondo
comma, e 451, terzo comma (rectius: quinto comma), del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1992
dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di
Quotidiano Pasquale ed altro, iscritta al n. 304 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che Quotidiano Pasquale e Andolfi Giuseppe sono stati
tratti a giudizio direttissimo dinanzi al Tribunale di Napoli per il
reato previsto dagli artt. 110, 56 e 628, primo e terzo comma, del
codice penale, modificato poi dal P.M., dopo l'istruttoria
dibattimentale e l'acquisizione di prove, in quello previsto dagli
artt. 110, 610 e 339 del codice penale;
che l'istanza di giudizio abbreviato dai suddetti avanzata dopo
la modifica dell'imputazione è stata respinta sia dal giudice di
primo grado che da quello di appello;
che la Corte di cassazione, con ordinanza del 4 febbraio 1992
(R.O. n. 304 del 1992) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 519, secondo comma, e 451, terzo comma
(rectius: quinto comma), del codice di procedura penale;
che, a parere della Corte remittente, sarebbero violati gli
artt. 3 e 24 della Costituzione per la disparità di trattamento che
si verifica tra coloro che sono tratti a giudizio ordinario, nel
quale il giudizio abbreviato può essere chiesto anche dopo che siano
assunte le prove e sia stata modificata l'imputazione, e coloro che
sono tratti a giudizio direttissimo, nel quale la detta richiesta
deve essere avanzata prima che siano assunte le prove e prima che sia
possibile conoscere se l'imputazione sia modificata;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte ha più volte affermato (sentenze n.
316 del 1992; n. 213 del 1992) che i benefici connessi al giudizio
abbreviato conseguono alla rinuncia dell'imputato al dibattimento, la
quale consente di realizzare l'obiettivo prefissosi dal legislatore
della rapida definizione del processo;
che detto obiettivo non può essere raggiunto quando già si è
pervenuti al dibattimento in base alle contingenti valutazioni
dell'imputato sull'andamento del processo;
che la richiesta di giudizio è collegata solo al fatto
contestato e non rileva l'eventuale modifica dell'imputazione,
peraltro ben prevedibile dall'imputato, in un sistema processuale
imperniato sulla formazione della prova nel dibattimento;
che allo stesso imputato è affidata la scelta tra i benefici
derivanti dal giudizio abbreviato e gli eventuali vantaggi che
possono conseguire alla modifica dell'imputazione;
che non sussiste disparità di trattamento derivante dalla
diversità del rito, né lesione del diritto a difesa;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 519, secondo comma, e 451, terzo comma
(rectius: quinto comma), del codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dalla
Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte