Ordinanza n. 107/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, promossi con sei ordinanze
emesse il 1 (due ordinanze), il 29 e il 24 aprile, il 13 febbraio e
il 22 aprile 1997 dal Tribunale di Foggia, rispettivamente iscritte
ai nn. 333, 334, 588, 615, 642 e 653 del registro ordinanze 1997 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25, 29, 39,
40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il Tribunale di Foggia con sei ordinanze di identico
contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non
prevede la incompatibilità per il giudice del dibattimento che, a
seguito di separazione dei processi, abbia pronunciato o concorso a
pronunciare sentenza nei confronti di uno o più imputati di reato
concorsuale, a giudicare gli altri coimputati nella medesima
fattispecie concorsuale";
che il remittente richiama la sentenza n. 371 del 1996, che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non
possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice
che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente
sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di
quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia
già stata comunque valutata;
che, ad avviso del giudice a quo, i principi affermati nella
suddetta sentenza vanno estesi anche alla ipotesi in cui, come pare
sia avvenuto nelle concrete fattispecie, nella sentenza che si assume
pregiudicante non vi sia stata alcuna espressa valutazione della
responsabilità penale del concorrente estraneo al processo;
che, infatti, sempre ad avviso del remittente, la mera
possibilità di tale valutazione, anche se poi non espressa, dovrebbe
comportare l'incompatibilità al successivo giudizio, poiché
diversamente sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione per
l'ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato nei cui
confronti sia stata in precedenza espressa dal giudicante la
valutazione di responsabilità e l'imputato nei cui confronti
siffatta valutazione, pur non esplicitata, possa essere stata
compiuta;
che sarebbe altresì violato l'art. 25 della Costituzione,
poiché la operatività dei criteri di determinazione del giudicante
sarebbe rimessa ad eventi occasionali, quali la esplicitazione, anche
illegittima, della valutazione di responsabilità a carico del terzo
estraneo al processo;
che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che le sei ordinanze hanno ad oggetto la medesima
disposizione, censurata sotto identici profili, sicché i relativi
giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il giudice a quo chiede in sostanza un'ulteriore pronuncia
additiva sull'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
affinché l'incompatibilità risulti estesa a tutte le ipotesi in cui
il giudice abbia proceduto alla separazione dei giudizi, abbia
pronunciato sentenza nei confronti di alcuni concorrenti nel reato e
debba poi giudicare gli altri coimputati della medesima fattispecie
concorsuale, e ciò anche se nessuna valutazione sia stata espressa
in quella sentenza in ordine alla responsabilità penale di questi
ultimi;
che, avendo lo stesso remittente chiarito di non aver compiuto
nei precedenti giudizi alcuna valutazione di merito in ordine alla
responsabilità penale dei concorrenti poi sottoposti a separati
procedimenti, non sussiste alcun elemento obiettivo sul quale basare
l'assunta situazione di pregiudizio;
che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
25 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte