Corte costituzionale

Ordinanza n. 107/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con sei ordinanze

emesse il 1 (due ordinanze), il 29 e il 24 aprile, il 13 febbraio e

il 22 aprile 1997 dal Tribunale di Foggia, rispettivamente iscritte

ai nn. 333, 334, 588, 615, 642 e 653 del registro ordinanze 1997 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25, 29, 39,

40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Tribunale di Foggia con sei ordinanze di identico

contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede la incompatibilità per il giudice del dibattimento che, a

seguito di separazione dei processi, abbia pronunciato o concorso a

pronunciare sentenza nei confronti di uno o più imputati di reato

concorsuale, a giudicare gli altri coimputati nella medesima

fattispecie concorsuale";

che il remittente richiama la sentenza n. 371 del 1996, che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non

possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice

che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente

sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di

quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia

già stata comunque valutata;

che, ad avviso del giudice a quo, i principi affermati nella

suddetta sentenza vanno estesi anche alla ipotesi in cui, come pare

sia avvenuto nelle concrete fattispecie, nella sentenza che si assume

pregiudicante non vi sia stata alcuna espressa valutazione della

responsabilità penale del concorrente estraneo al processo;

che, infatti, sempre ad avviso del remittente, la mera

possibilità di tale valutazione, anche se poi non espressa, dovrebbe

comportare l'incompatibilità al successivo giudizio, poiché

diversamente sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione per

l'ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato nei cui

confronti sia stata in precedenza espressa dal giudicante la

valutazione di responsabilità e l'imputato nei cui confronti

siffatta valutazione, pur non esplicitata, possa essere stata

compiuta;

che sarebbe altresì violato l'art. 25 della Costituzione,

poiché la operatività dei criteri di determinazione del giudicante

sarebbe rimessa ad eventi occasionali, quali la esplicitazione, anche

illegittima, della valutazione di responsabilità a carico del terzo

estraneo al processo;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che le sei ordinanze hanno ad oggetto la medesima

disposizione, censurata sotto identici profili, sicché i relativi

giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il giudice a quo chiede in sostanza un'ulteriore pronuncia

additiva sull'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,

affinché l'incompatibilità risulti estesa a tutte le ipotesi in cui

il giudice abbia proceduto alla separazione dei giudizi, abbia

pronunciato sentenza nei confronti di alcuni concorrenti nel reato e

debba poi giudicare gli altri coimputati della medesima fattispecie

concorsuale, e ciò anche se nessuna valutazione sia stata espressa

in quella sentenza in ordine alla responsabilità penale di questi

ultimi;

che, avendo lo stesso remittente chiarito di non aver compiuto

nei precedenti giudizi alcuna valutazione di merito in ordine alla

responsabilità penale dei concorrenti poi sottoposti a separati

procedimenti, non sussiste alcun elemento obiettivo sul quale basare

l'assunta situazione di pregiudizio;

che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

25 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte