Ordinanza n. 1078/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 222/1984
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 12
giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità
pensionabile), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal Pretore di Termini
Imerese nel procedimento civile vertente tra Lo Nero Gaetano e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima
serie speciale dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal Pretore di Termini
Imerese nel procedimento civile vertente tra Barone Agata e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima
serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che il Pretore di Termini Imerese, con ordinanza emessa
il 29 gennaio 1988, nel procedimento civile vertente tra Lo Nero
Gaetano e l'I.N.P.S. ed avente per oggetto il riconoscimento del
diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di invalidità,
negati dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 3 l. 12 giugno 1984, n. 222
(Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.,
questione di legittimità costituzionale del citato art. 3: norma che
non consente l'attribuzione dei predetti trattamenti a coloro che
presentino la relativa domanda successivamente al compimento
dell'età pensionabile;
che lo stesso Pretore, con ordinanza emessa sempre il 29 gennaio
1988, nel procedimento civile vertente tra Barone Agata e l'I.N.P.S.
ed avente oggetto analogo, ha sollevato identica questione di
costituzionalità;
che, secondo il giudice remittente, l'esclusione dalle
prestazioni previdenziali del rischio di inabilità o invalidità
dopo il compimento dell'età pensionabile violerebbe il disposto
dell'art. 38, secondo comma, Cost., privando il lavoratore inabile o
invalido della relativa tutela;
che, sempre secondo il giudice a quo, la previsione normativa
verrebbe a creare una inammissibile disparità di trattamento, in
violazione dell'art. 3 Cost., tra coloro che, anche senza avere
conseguito i necessari requisiti contributivi, presentino la domanda
all'istituto previdenziale prima del compimento dell'età
pensionabile e provvedano successivamente al perfezionamento di
questi ai sensi dell'art. 18 d.P.R. n. 468/68, e coloro che invece in
identica posizione - presentino la domanda successivamente al
compimento dell'età pensionabile;
Considerato che, per identità dell'oggetto, i giudizi vanno
riuniti e decisi con un'unica pronuncia;
che la Corte si è già pronunciata sulla questione oggetto dei
presenti giudizi con la sent. n. 436 del 1988, con cui ha dichiarato
la illegittimità costituzionale dell'art. 3 l. 12 giugno 1984 n.
222, per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.,
proprio in quanto esso vietava che, dopo il raggiungimento dell'età
pensionabile, il lavoratore potesse chiedere il riconoscimento dei
trattamenti di inabilità o di invalidità;
che, anche in conformità alla ord. n. 815 del 1988, la
questione va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto è
già avvenuta l'eliminazione dall'ordinamento giuridico della
disposizione impugnata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 12 giugno
1984, n. 222, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo
comma, Cost., dal Pretore di Termini Imerese con le ordinanze
indicate in epigrafe, in quanto la norma è stata già dichiarata
illegittima con sentenza n. 436 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1078 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte