Ordinanza n. 108/1980
Altra decisione · depositata il 07/07/1980 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 58Testo unico IVA
- art. 7d.l. 852/1976
usata come parametro
citata
- art. 1d.P.R. 24/1979
- art. 3d.P.R. 24/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma
quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione dell'imposta
sul valore aggiunto) e dell'art. 7, comma secondo, del d.l. 23 dicembre
1976, n. 852 (Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni
fiscali in materia d'imposta sul valore aggiunto e norme sulla stessa
materia per le dichiarazioni e i versamenti), convertito, con
modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, promosso con
ordinanza emessa il 2 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di 1
grado di Bolzano, sul ricorso proposto da Pescosta Uberto, iscritta al
n. 898 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43 del 13 febbraio 1980.
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen;
Ritenuto che nel giudizio indicato in epigrafe è stata sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (recante: "Istituzione dell'imposta sul valore
aggiunto") e dell'art. 7, comma secondo, del d.l. 23 dicembre 1976, n.
852 (recante: "Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni
fiscali in materia d'imposta sul valore aggiunto e norme sulla stessa
materia per le dichiarazioni e i versamenti"), convertito con
modificazioni nella legge 21 febbraio 1977, n. 31;
Considerato che - come già rilevato da questa Corte con le
ordinanze n. 22 e n. 129 del 1979 - gli artt. 1 e 3, quarto comma, del
d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (recante: "Disposizioni integrative e
correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 e successive modificazioni, anche in attuazione della delega
prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante
l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla
normativa comunitaria") hanno interamente mutato con effetto
retroattivo il testo dell'art. 58, quarto comma, ed altre norme del
d.P.R. n. 633/1972 (al quale l'art. 7 su menzionato fa riferimento),
modificando, tra l'altro, il regime e le ipotesi di conciliazione
amministrativa in materia di violazioni della normativa dell'IVA;
Ritenuto che, in conseguenza di ciò, si rende necessario - in
conformità di quanto già statuito da questa Corte con le ordinanze n.
22 e n. 129 del 1979 per questioni analoghe a quelle in esame - che il
giudice a quo riesamini la rilevanza delle questioni proposte, tenendo
conto della suddetta normativa, e che occorre quindi disporre la
restituzione degli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di 1
grado di Bolzano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte